Accertamenti fiscali: abolita la proroga Covid di 85 giorni

Un recente provvedimento del Governo abolisce lo slittamento temporale disposto in epoca “Covid” per gli anni ancora accertabili nel 2020.

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Proroga covid abolita

Nel contesto della situazione pandemica, il legislatore aveva introdotto regole ad hoc il cui scopo principale era quello di mettere in “stand-by” le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori, allo scopo di consentire agli uffici di sopperire alle difficoltà operative riscontrate nel periodo emergenziale, così da poter “recuperare” il tempo corrispondente al periodo di limitata operatività di 85 giorni.

Il primo di questi strumenti è stato il D.L. 18/2020, il cosiddetto decreto “Cura Italia”.  In particolare, all’art. 67, era stata prevista la sospensione per 85 giorni (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) di tutti i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo e accertamento.

La norma generò numerosi dibattiti giurisprudenziali circa la sua concreta portata applicativa. Il dibattito si incentrò essenzialmente su un quesito centrale: la proroga si sarebbe dovuta applicare solo agli atti in scadenza nel 2020 oppure “a cascata” anche alle annualità successive al 2020?

Sul punto era intervenuta da ultimo la Corte di Cassazione su un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, c.p.c., fornendo una risposta definitiva alla questione e stabilendo che la proroga si applicasse non solo agli accertamenti in scadenza nel 2020, ma anche a quelli relativi a termini di prescrizione e decadenza in corso nel 2020, ma con scadenza successiva. La pronuncia della Cassazione ampliò quindi il margine temporale a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per notificare avvisi di accertamento, con impatti rilevanti per i contribuenti. La giurisprudenza tributaria non aveva offerto infatti un orientamento univoco sull’applicabilità della sospensione. Sentenze di varie Ctg avevano invece escluso l’estensione della proroga agli anni successivi al 2020, mentre altre, come la pronuncia del C.G.T. di Taranto, avevano riconosciuto la legittimità di applicare la proroga a tutte le annualità “aperte” nel 2020.

L’intervento del Governo pone fine a questo differimento dei termini. Con la “bozza” del decreto legislativo correttivo in materia di CPB e adempimenti tributari, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri in via definitiva, si interviene con una norma di questo tenore: “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrateDunque, con tale norma è stata abolita la sospensione di 85 giorni per gli atti impositivi a partire dal 31 dicembre 2025. Di conseguenza, a titolo esemplificativo, entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere accertate le dichiarazioni irregolari del periodo d’imposta 2019, senza possibilità di usufruire dell’ulteriore lasso temporale di 85 giorni che avrebbe invece esteso la finestra temporale al 26 marzo 2026.

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