Accertamenti fiscali in scadenza, il nodo degli 85 giorni

Ancora incerta la portata applicativa della proroga di 85 giorni disposta in epoca pandemica.

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Continua a destare perplessità il tema relativo all’operatività della proroga di 85 giorni del termine di decadenza degli accertamenti fiscali, prevista dal Decreto “Cura Italia” (art. 67, D.L. n. 18/2020). La norma in questione fu introdotta allo scopo di consentire agli uffici di “recuperare” il periodo di sospensione delle attività di controllo e accertamento legato al dispiegarsi della pandemia (precisamente dal 8 marzo al 31 maggio 2020).

L’estensione, in deroga al divieto espresso contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente, rispondeva alla ratio di postergare i termini di accertamento per consentire agli uffici di superare le difficoltà (se non impossibilità) di verifica riscontrate durante il periodo emergenziale.  Il nodo verte sulla portata temporale della disposizione. Nel silenzio della legge, non è infatti chiaro se gli effetti sospensivi si riverberino “a cascata” anche per le annualità successive al 2020, ovvero siano limitati al periodo emergenziale identificato dalla norma.

Diverse sono le interpretazioni possibili e altrettanto diverse sono le conseguenze nell’immediato. La disciplina ordinaria prevista agli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972, implica che entro il 31 dicembre 2024 possano essere ancora accertate:

  • le dichiarazioni irregolari o infedeli presentate con riferimento al 2018;
  • le omesse dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016.

Sposando l’interpretazione “estensiva” della norma, i termini di accertamento delle suddette annualità slitterebbero al 26 marzo 2025. In tal senso depone la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11/2020, in cui veniva ribadito lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, “anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.” Viceversa, una lettura restrittiva porterebbe a ritenere decaduto il potere di accertamento dopo il 31 dicembre 2024.

La questione è stata sollevata in numerosi contenziosi, dando adito ad orientamenti divergenti. Secondo la tesi favorevole all’estensione, l’applicazione della proroga di 85 giorni, rispetto ai termini di decadenza ordinari, troverebbe applicazione a tutti gli atti accertabili nel 2020, ovvero le annualità dal 2015 a 2019 (cfr. C.G.T. Catania n. 7859/2023; C.G.T. Taranto n.734/2/2023).

Di diverso avviso sono invece altre pronunce che si inseriscono nel solco di un filone pro-contribuente, secondo cui la proroga avrebbe un’efficacia limitata al periodo in cui si è verificato l’evento emergenziale, senza effetti dilatori per gli anni successivi (C.G.T. Udine 77/3/2024; C.G.T. Latina 974/2023).

In questo contesto di incertezza, alcune Corti hanno demandato la questione alla Cassazione con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, uno strumento che consente al giudice di merito di sollevare una questione esclusivamente di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative e per cui sia necessaria per la definizione del giudizio.

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