Accertamento induttivo: la Cassazione chiarisce il diverso trattamento dei costi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA

La Corte di Cassazione stabilisce che, nell’ambito degli accertamenti induttivi, i costi riconosciuti come deducibili in via forfetaria per le imposte dirette non sono detraibili ai fini IVA se il contribuente non prova che i costi sono riferibili a operazioni imponibili esistenti

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Con l’ordinanza n. 5486/2025 la Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale in materia di riconoscimento dei costi in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, prevedendo un diverso regime ai fini delle imposte dirette ovvero ai fini IVA.

La pronuncia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava, ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA, l’omessa dichiarazione fiscale nonché l’omessa tenuta della contabilità obbligatoria, e, per l’effetto, procedeva con il recupero a tassazione dei componenti positivi di reddito non dichiarati, così come determinati in base ai dati e alle notizie raccolti dalla Guardia di Finanza.

Come noto, ai sensi dell’art. 55, DPR n. 633/1972, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio, il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d’affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest’ultimo, e preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa (in tal senso, già Cass. ordd. nn. 10011/2022 e 8477/2022).

Nella fattispecie oggetto della pronuncia qui in commento, la società contribuente, in sede contenziosa, contestava la mancata detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, producendo a tal fine le fatture passive.

Entrambi i giudici di merito rigettavano tale eccezione non essendo stata fornita la prova che detti costi fossero stati effettivamente utilizzati ai fini delle proprie fatture imponibili.

La società contribuente ha impugnato la sentenza dei giudici di seconde cure dinanzi alla Cassazione, contestando, inter alia, la contraddittorietà della sentenza laddove riconosceva esclusivamente la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e non la loro detraibilità ai fini IVA.

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce che, ai fini della detrazione di un costo, il contribuente è tenuto a fornire prova: (i) dell’inerenza dello stesso, ossia dell’esistenza e della natura della spesa; (ii) dei relativi fatti giustificativi; e (iii) della sua concreta destinazione alla produzione (in tal senso, già Cass. ordd n. 4753/2025). Pertanto, colui che chiede la detrazione dell’IVA ha l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, quindi, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (a mero titolo esemplificativo: la presenza di un titolo, la sussistenza della prova della consegna dei beni, l’avvenuta sottoscrizione dei documenti di trasporto ovvero la prova del pagamento integrale delle spese sostenute).

Inoltre, la Suprema Corte stabilisce il principio secondo il quale, in virtù del diverso regime delle imposte dirette rispetto all’IVA, in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, i costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette, essendo deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225/2005 e n. 10/2023, non possono essere riconosciuti in via automatica ai fini della detraibilità dell’IVA, essendo diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed essendo onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi siano riferibili a operazioni imponibili esistenti.

Si rammenta, infatti, che la Corte Costituzionale con le citate sentenze n. 225/2005 e n. 10/2023, ha stabilito che, a fronte della ricostruzione induttiva dei ricavi, occorra sempre riconoscere la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria. E anzi, la Consulta si è espressa nel senso che, nel caso di accertamento induttivo “puro”, è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

Tale principio, tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, non è estensibile al comparto IVA proprio in virtù dei diversi elementi costitutivi che lo contraddistinguono. Pertanto, nelle ipotesi di contestazioni di omessa dichiarazione e di omessa tenuta della contabilità obbligatoria, i contribuenti dovranno prestare particolare attenzione alle prove da fornire in giudizio al fine di vedersi riconosciuta la detrazione di costi effettivamente sostenuti e inerenti.

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