Il monito della Corte Eurpea dei diritti dell’uomo
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la pronuncia dello scorso febbraio (n. 36617/18 – caso Italgomme Pneumatici Srl), ha sancito che l’ordinamento italiano in materia di accessi, ispezioni e verifiche è in contrasto con l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo sul “diritto al rispetto della vita privata e familiare“.
Secondo la normativa interna, l’amministrazione finanziaria può procedere alle verifiche nelle sedi degli operatori economici senza una motivazione specifica sulle ragioni che giustificano il controllo. Nonostante vengano prescritte delle autorizzazioni preventive, la Corte ha ritenuto che tali atti siano privi di una motivazione effettiva e non immediatamente impugnabili, dunque inidonei ad assicurare il diritto di difesa dei propri interessi personali.
Per tali ragioni l’Italia è stata invitata ad adottare misure normative che impongano l’autorizzazione corredata da una motivazione rafforzata che renda necessario l’accesso presso i locali commerciali e professionali.
L’attuale contesto normativo
Secondo la normativa interna vigente, l’Agenzia delle Entrate può procedere agli accessi acquisendo un’autorizzazione preventiva in cui è specificato lo scopo dell’accesso, rilasciata da funzionari con carica dirigenziale (artt. 33 D.P.R. 600/1973 e 52 comma 1 del DPR 633/1972).
La Guardia di Finanza, invece, potrebbe addirittura invocare l’art. 35 della L. 4/1929 in virtù del quale è consentito “accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un’azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche”. Una tenue limitazione è prevista nei casi di accesso nelle sedi ad uso promiscuo abitativo-professionale: in tale circostanza gli organi devono acquisire necessariamente l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Lo Statuto dei diritti del contribuente, all’articolo 12, individua alcune garanzie per il contribuente prevedendo che la verifica:
- debba avvenire con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività economiche nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente;
- debba concludersi entro trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal capo dell’ufficio;
- assicuri al contribuente accertato il diritto di essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica, nonché la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato di fiducia.
La proposta di legge
Il governo ha fatto tesoro dei rilievi della Corte, inserendo un emendamento al DL fiscale che interviene sulla “carta” dei diritti del contribuente, prevedendo ulteriori garanzie a tutela della vita privata e familiare, diritto meritevole di tutela valorizzato dalla Corte Europea.
Il nuovo assetto di regole prevede che, in caso di accesso, ispezione e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, è fatto obbligo di motivare negli atti di autorizzazione e nei verbali le circostanze e le condizioni alla base dei controlli.
Viene così richiesto di indicare e motivare “espressamente e adeguatamente” le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso nelle sedi dell’impresa o degli studi professionali, pena l’impossibilità di utilizzare dati e documenti acquisiti nel corso della verifica illegittima.
Efficacia temporale delle nuove disposizioni
Salvo rettifiche dell’ultima ora, la nuova disciplina troverà applicazione soltanto per le verifiche e le ispezioni future successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl fiscale. Il regime transitorio, dunque, conserva la liceità degli atti e dei provvedimenti già adottati, salvaguardando gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle precedenti regole.







