Dilazione cartelle: aumentano le rate dal 2025

Dal 2025 previsto il graduale aumento del numero massimo di rate mensili in cui frazionare il rimborso dei debiti.

0
564
Rateazione cartelle Agenzia Entrate riscossione

Col l’avvento del 2025 cambiano le regole di estinzione rateale dei debiti iscritti a ruolo. L’articolo 13, D. Lgs. 110/2024 ha modificato l’articolo 19, D.P.R. 602/1973 prevedendo l’aumento graduale del numero di rate concedibili su semplice richiesta da parte del debitore.

Rateazione concedibili su “semplice” richiesta

Per i contribuenti che dichiarano di versare in una condizione di difficoltà economica, a partire dalle istanze di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà possibile ottenere fino a 84 rate mensili, in luogo delle attuali 72.

Più in dettaglio, la norma prevede l’aumento graduale del numero massimo di rate concedibili senza obbligo di dimostrazione e documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Di seguito le soluzioni possibili:

  • fino 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • fino a 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • fino a 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Rateazioni con onere documentale

Il debitore può beneficiare di una ulteriore dilatazione delle tempistiche di pagamento, laddove sia in grado di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

La norma differenzia l’estensione del periodo di pagamento rateale in funzione dell’importo globale oggetto di dilazione. Per le somme di importo fino a 120.000 euro, è possibile formulare istanza per richiedere la dilazione in quote:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, è possibile ottenere la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Il debitore ha l’onere di dimostrare la situazione di difficoltà economica, la cui sussistenza verrà valutata dagli uffici tenuto conto dei seguenti parametri:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e l’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per gli altri soggetti, l’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Il Decreto attuativo emanato il 27.12.2024 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il valore degli indici da verificare e la documentazione attestante la temporanea situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria dell’istante.

Il Decreto, inoltre, identifica gli eventi straordinari al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente: eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbia determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

Inoltre, il D.M. fornisce le specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà dei soggetti per i quali non è possibile calcolare i parametri sopra detti (es. condomini).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here