Diniego opzione per la cessione o sconto bonus fiscali: atto impugnabile?

Il nodo relativo alla qualificazione giuridico tributaria del provvedimento di annullamento dell’opzione di cessione del credito corrispondente alle detrazioni edilizie

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Bonus edilizi
2024-2025

L’annullamento dell’opzione

Una questione dibattuta attiene alla possibilità di opporsi in via giurisdizionale al provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’annullamento, dopo la temporanea sospensione, della comunicazione di opzione per lo sconto o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione edilizia.

Tale casistica è proliferata a seguito dell’introduzione dell’articolo 121, D.L. 34/2020, norma che ha riconosciuto al titolare delle detrazioni la possibilità di avvalersi di forme di monetizzazione anticipata dei bonus, alternative alla tradizionale detrazione da ripartire in più anni.

Più precisamente, viene concessa la facoltà di optare, alternativamente, per:

  • l’ottenimento di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare a determinati soggetti terzi.

Affinchè tale opzione sia efficace, è necessario procedere ad apposita comunicazione telematica indirizzata all’agenzia delle Entrate, nonché al visto di conformità ed altre asseverazioni e adempimenti collegati previsti dalla legge.

In base all’articolo 122-bis, D.L. 34/2020 l’Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, è titolata a sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, quelle cessioni che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

L’Amministrazione seleziona le comunicazioni da sospendere, avuto riguardo:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o in altro modo disponibili;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni di opzione.

L’Agenzia delle Entrate avvia così l’istruttoria che deve concludersi nel termine di 30 giorni, confrontandosi col contribuente e, all’occorrenza, chiedendo elementi probativi.  Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi intercettati, la comunicazione si considera non effettuata e l’annullamento degli effetti della comunicazione è notificato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati (ovvero con il decorso inutile del periodo di sospensione di 30 giorni) la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

 

L’impugnabilità del provvedimento di annullamento

Il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento del trasferimento del credito d’imposta è un atto impugnabile?

La risposta, in prima battuta, è da ricercarsi nella lettura dell’articolo 19, D. Lgs. 546/1992, norma che riporta un’elencazione tassativa degli atti autonomamente impugnabili. Tra questi si annovera il provvedimento di “diniego o revoca di agevolazioni”: la norma mira a tutelare il contribuente che si veda negata la domanda di accesso a determinati regimi di favore, rendendo procedibile il ricorso presso le corti di giustizia tributaria. L’ annullamento degli effetti della cessione in questione potrebbe dunque essere equiparato all’atto sopra menzionato.

Seguendo una diversa prospettiva d’interpretazione, la comunicazione in questione non sarebbe impugnabile in quanto non comporta la revoca definitiva e assoluta l’agevolazione, ma di fatto respinge la richiesta di variazione della titolarità soggettiva del credito. Inoltre, tale provvedimento non decreta il disconoscimento della detrazione in sè e quindi potrebbe essere ricondotto all’alveo degli atti cd. prodromici non autonomamente impugnabili.

La Corte di Giustizia Tributaria di Pavia (sentenza n. 434/2024) ha invece sposato la prima chiave di lettura normativa: l’annullamento degli effetti della comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura costituisce un atto autonomamente impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria, in quanto equiparato proprio al diniego o revoca di agevolazioni menzionato dall’art. 19.

Nella vicenda analizzata, il giudice accoglieva infatti il ricorso di un contribuente che aveva esercitato l’opzione dello sconto in fattura come alternativa alla detrazione fiscale diretta, e si era visto prima sospesa, poi annullata, la comunicazione telematica di tale opzione. Dello stesso parere la Corte di Giustizia Tributaria di Trieste (sentenza 81/2023) che chiariva come un eventuale diniego illegittimo della cessione potesse limitare (se non escludere) il beneficio corrispondente alla possibilità di fruire dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice, intaccando inevitabilmente un “elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale”.

Se infatti è vero che la comunicazione di rigetto dell’opzione non accerta l’insussistenza del diritto alla detrazione, è altresì vero che è suscettibile di escludere inesorabilmente la possibilità di fruire delle alternative quali lo “sconto in fattura” o la cessione che, specie per i contribuenti incapienti, rappresentano peraltro l’unica possibilità per sfruttare l’agevolazione.

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