Sta per concludersi la pausa estiva per il fisco. Esistono diversi differimenti previsti dall’ordinamento. Terminato il mese di agosto, è allora l’occasione per fare un po’ di chiarezza sulla questione della sospensione “estiva” dei termini.
Di seguito i diversi tipi di differimento dei termini tributari applicabili nel mese di agosto 2024:
Sospensione generale termini per adempimenti e pagamenti fiscali
Anche quest’anno trova applicazione la norma di differimento generale dei termini degli adempimenti e pagamenti fiscali. In particolare, tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti di imposte e tributi (ad esempio, modello F24) che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto 2024 possono essere effettuati entro l’ultimo giorno di tale periodo (i.e. 20 agosto 2024) senza alcuna maggiorazione (né interessi, né sanzioni).
Sospensione termini per richieste ai contribuenti
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate e da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre 2024, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA.
Sospensione termini di pagamento per comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari
I termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata sono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre 2024.
Sospensione notifiche avvisi e inviti alla compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate
Nel periodo che va dal 1° al 31 agosto 2024 – c.d. sospensione “estiva” (così come nel periodo che va dal 1° al 31 dicembre 2024, c.d. sospensione “natalizia”) – è sospeso l’invio di comunicazioni e inviti al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta, in particolare, dei seguenti atti:
- comunicazioni di irregolarità derivanti dagli esiti dei controlli automatizzati (art.36-bis e 54-bis, Dpr 600/1972);
- comunicazioni di irregolarità degli esisti dei controlli formali (36-ter, D.P.R. n. 600/1973);
- comunicazioni di irregolarità degli esisti della liquidazione selle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- inviti all’adempimento.
Sospensione termini processuali
Le scadenze nell’ambito del contenzioso tributario che cadono nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto 2024 sono congelate e i termini decorrono a partire dal 1° settembre 2024. Durante questo mese di sospensione feriale si assiste a una vera e propria interruzione dei termini processuali, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza o della prescrizione dei termini.
Un esempio
Un atto (es. cartella di pagamento) notificato il 31 luglio 2024 non avrà scadenza (per l’impugnazione davanti alle Corti tributarie) il 29 settembre 2024 (ordinari 60 giorni) ma il 30 ottobre 2024 (60 giorni ordinari + 31 giorni di sospensione).







