Gli impatti della sentenza n. 36/2025 della Corte Costituzionale sulla nuova disciplina delle prove in appello

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36/2025 depositata il 27.3.2025, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale delle modifiche apportate dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 all’art. 58, D.Lgs. n. 546/1992, riscrivendone, da un lato, il perimetro applicativo e, dall’altro, la decorrenza degli effetti.

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Prove in appello_corte costituzionale

La disciplina relativa alla produzione di nuove prove nel giudizio di appello, prevista all’art. 58, D.Lgs. n. 546/1992 è stata radicalmente modificata dall’art. 1, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 220/2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l’aggiunta del comma 3.

La versione originaria dell’art. 58, cit., al comma 1, vietava l’ingresso di nuove prove in appello, salvo che il giudice non le ritenesse necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostrasse di non averle potute dedurre nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile, mentre, al comma 2, faceva salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Come rilevato dalla Consulta, la giurisprudenza di legittimità aveva interpretato quest’ultima previsione con particolare ampiezza, indicando, come unico limite alla producibilità di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado, l’essere gli stessi diretti a dimostrare la fondatezza di domande ed eccezioni altrimenti precluse ai sensi dell’art. 57, D.Lgs. n. 546/1992.

Successivamente, nell’ambito dell’ampio intervento di revisione del processo tributario (finalizzato, inter alia, alla deflazione del contenzioso pendente, alla riduzione dei tempi delle controversie tributarie nonché a garantire la parità delle armi tra le parti del processo tributario), l’art. 1, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 220/2023, in attuazione della Legge Delega n. 111/2023, ha riscritto l’art. 58, cit. prevedendo:

  • al comma 1, che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”;

 

  • al comma 2, che “Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati”;

 

  • al nuovo comma 3, che “Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis”.

Con il successivo art. 4, comma 2, poi, il Legislatore ha stabilito che dette modifiche trovano applicazione ai giudizi instaurati in primo grado, in secondo grado e in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto, ossia dal 5 gennaio 2024.

In sostanza, l’art. 58 riformato detta una disciplina composita, articolata in una norma proibitiva generale, temperata da una duplice eccezione, codificata nel comma 1, e da una norma proibitiva speciale – contenente, cioè, un divieto di produzione in appello di alcuni specifici documenti – formulata in termini di assolutezza, codificata nel comma 3.

Il principio generale di divieto di nova istruttori in appello previsto dal comma 1, infatti, soffre una duplice eccezione nel caso in cui nuovo materiale probatorio, documentale e non, risulti indispensabile ai fini della decisione o la parte interessata dimostri di non averlo potuto introdurre in primo grado per causa ad essa non imputabile, mentre, la disciplina proibitiva speciale prevista dal comma 3, vieta, senza eccezioni, la producibilità in appello di deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di potere, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità.

Ebbene, le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione: (i) all’art. 58, cit. laddove al comma 3, vieta, senza eccezioni, la producibilità in appello dei citati documenti; nonché (ii) all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023, in relazione al regime transitorio ivi previsto.

Di seguito, sono partitamente analizzate le singole questioni esaminate dalla Corte.

In merito alle preclusioni relative al deposito in secondo grado di deleghe, procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.

Sotto questo primo profilo, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 3, cit., come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 220/2023, limitatamente alle parole “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti”.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la sottrazione di tali documenti al regime generale di cui al comma 1, pur perseguendo la finalità deflattiva di limitare ulteriormente il materiale cognitivo acquisibile in appello, “non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, possa costruire una disciplina diversificata”.

Invero, le deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere, non costituendo temi di prova soggetti alle ordinarie preclusioni istruttorie “non attengono al merito della causa” e “non presentano tratti differenziali idonei ad incidere sul meccanismo di acquisizione di nova istruttori in appello”.

In merito alle preclusioni relative al deposito in secondo grado delle notificazioni dell’atto impugnato e di quelli presupposti

La Corte, al contrario, ha ritenuto costituzionalmente legittima la preclusione prevista dal comma 3, dell’art. 58, cit. relativa al divieto assoluto di produrre nell’ambito del giudizio di appello: “[le] notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis” anche quando risultino indispensabili ai fini della decisione.

I documenti in esame, infatti, forniscono la prova di una condizione di validità o di efficacia dell’esercizio della funzione impositiva, e per tale ragione la produzione degli stessi nei giudizi in cui tale profilo risulti controverso esaurisce l’attività istruttoria.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Consulta, con tale disposizione “Si è voluto (…) evitare che nelle controversie in cui si faccia questione della esistenza o della validità delle notifiche il giudizio di appello venga instaurato al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure”.

Pertanto, rimane in vigore l’art. 58, comma 3, cit., laddove vieta all’ente impositore ovvero all’agente della riscossione di produrre nell’ambito del giudizio di appello la prova della notifica dell’atto impugnato o di quelli presupposti, senza possibilità che trovino applicazione le deroghe di cui al comma 1.

In merito alla decorrenza del nuovo regime delle prove in appello

Infine, la Corte esamina la questione relativa alla legittimità del regime transitorio previsto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023.

Sul punto, la Corte, da un lato, ha ribadito l’ampia discrezionalità del legislatore nell’operare le scelte più opportune per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo (non escludendo, tra l’altro, che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici), dall’altro, invece, ha rammentato come ciò possa avvenire a condizione “che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica”.

Più specificatamente, considerato che la disposizione in commento prevede l’applicazione della novella ai processi di primo e secondo grado e di cassazione incardinati a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023 (ovverosia dal 4 gennaio 2024), di fatto sanziona ex post la mancata produzione di documenti in primo grado in costanza della precedente disciplina.

La Corte, pertanto, ha rilevato come un siffatto regime transitorio, che incide negativamente sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso, non superi il limite di ragionevolezza.

Pertanto, con la sentenza in commento, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023 nella parte in cui prescrive che le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

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