Illegittima la compensazione del debito tributario accollato

Con la risposta n. 291/2025 l’Agenzia delle Entrate esclude categoricamente l’istituto della compensazione nell’ambito dell’accollo dell’altrui debito tributario

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Compensazione e accollo tributario

In un recente intervento l’amministrazione finanziaria si è soffermata sulla portata applicativa dell’istituto della compensazione dei crediti tributari. Sotto la lente la possibilità, per un determinato contribuente, di utilizzare crediti fiscali per assolvere ad obbligazioni tributarie di un altro soggetto con cui ha stipulato un contratto di servizi o in virtù dell’adesione ad una rete.

Innanzitutto giova ricordare che in campo tributario l’accollo del debito è disciplinato dall’articolo 8, comma 2, L. 212/2000 (cd. statuto dei diritti del contribuente) norma che di fatto riconosce la possibilità di estinguere il debito altrui, fermo restando la responsabilità dell’accollato: in altri termini, il contribuente originario non è liberato dall’obbligazione tributaria per effetto del sottostante accordo di accollo.

Nella recente Risposta all’Interpello 291/2025, l’Agenzia delle Entrate ha contestualizzato la compensazione tributaria nell’ambito dell’accollo del debito riconosciuto nel citato Statuto del contribuente.  L’ Amministrazione interpellata è stata chiamata a sciogliere il dubbio dell’istante che, nella qualità di soggetto promotore dell’iniziativa, intendeva costruire una Rete di Impresa denominata “Rete per la Gestione Tributaria e la Compensazione Fiscale” al fine di ottimizzare flussi tributari attraverso la compensazione di crediti tributari posseduti dai retisti. In particolare, gli accollanti avrebbero estinto debiti tributari degli accollati mediante utilizzo dei crediti tributari da questi ultimi posseduti.

La procedura operativa ideata prevedeva la compilazione e trasmissione telematico del F24 a cura dell’accollante – legittimo titolare del credito – recante l’indicazione della coobbligazione.  L’Amministrazione finanziaria ha negato la legittimità di questa procedura sostenendo un principio fondamentale: la compensazione tributaria è ammessa solo tra debiti e crediti riferibili allo stesso soggetto. Qualsiasi schema che preveda l’utilizzo di crediti di un soggetto per estinguere debiti di un altro, anche se giustificato da rapporti contrattuali o dall’adesione a una struttura di rete, è da considerarsi un accollo vietato.

Tale assunto poggia sull’ articolo 1, comma 2, D.L. 124/2019: il mancato rispetto del suddetto divieto fa sì che il pagamento del debito dei terzi, eseguito mediante compensazione, sia inefficace con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso.

Sul punto ha fatto luce anche la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, postulando il requisito di identità soggettiva, tale per cui “né l’accollante può compensare con i propri crediti d’imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né che l’accollato può pretendere dall’erario che i propri debiti si compensino con i crediti d’imposta dell’accollante”.

Ad analoga conclusione era giunta l’Amministrazione nel 2017, quando con Risoluzione n. 140/E del 15 novembre di quell’anno, aveva chiarito che la compensazione ex art. 17, D. Lgs. n. 241/1997, non trovasse applicazione nell’ambito dell’accollo.

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