Riduzione al 2% a decorrere dal 1° Gennaio 2025
Con il DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, è stato aggiornato il tasso di interesse legale valevole a decorrere dal 1.1.2025, corrispondente al 2 per cento, (ossia 0,5 in meno rispetto a quello vigente nel 2024). Trattasi di un parametro importante sotto il profilo tributario in quanto incide sull’entità di numerosi versamenti che il contribuente è chiamato ad eseguire.
La norma di legge che definisce la misura del cosiddetto “saggio di interesse legale” è l’articolo 1284 del Codice Civile, in cui viene prevista la modifica su base annuale, tenuto conto di due indici di riferimento:
- rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi;
- tasso di inflazione registrato nell’anno.
In questo intervento, ci soffermiamo nell’analisi dei principali effetti fiscali.
Versamenti mediante ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale determina innanzitutto la diminuzione delle somme dovute in seguito al ricorso al ravvedimento operoso. L’istituto, disciplinato dall’articolo 13, D. Lgs. 472/1997, consente al contribuente di regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi, mediante il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Rateazione in presenza di istituti deflattivi del contenzioso
La riduzione tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso (nel qual caso l’interesse è calcolato in base al saggio legale a valere dalle rate successive alla prima):
- accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 218/1997;
- acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997:
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 48, D.Lgs. 546/1997.
Rateazione in pendenza di definizioni agevolate (pace fiscale)
Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale incide anche nelle ipotesi di versamento rateale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate rientranti nel novero della cd. “pace fiscale”, disciplinata dal DL 23.10.2018 n. 119. Più precisamente:
- la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’articolo 1, D.L. 119/2018;
- la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’articolo 2 co. 1, D.L. 119/2018;
- la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’articolo 2 co. 2, D.L. 119/2018;
- la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sensi dell’articolo 2 co. 3, D.L. 119/2018;
- la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 24.10.2018, ai sensi dell’articolo 6, D.L. 119/2018.
Rateazione in pendenza di definizioni agevolate (tregua fiscale)
Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale è previsto anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate contenute nella L. 197/2022, c.d. “tregua fiscale”. I versamenti interessati sono quelli effettuati a seguito dell’adesione a:
- la definizione agevolata degli accertamenti con adesione (articolo 1 co. 179);
- la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta (articolo 1 co. 180 – 185);
- la definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1 co. 186 – 205);
- la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1 co. 206 – 212);
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1 co. 219 – 221-bis).







