Interpelli a pagamento: i parametri di determinazione del contributo

Lo schema di regolamento attuativo del D.Lgs. 192/2025 introduce tariffe differenziate in base alla tipologia di contribuente, alla dimensione economica e alla natura dell’interpello.

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Rottamazione quinques

Si va via via delineando nei risvolti operativi il nuovo obbligo di pagamento del contributo all’Agenzia delle Entrate per la presentazione di alcune istanze di interpello. L’iter è stato avviato nell’ambito della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente e successivamente ridefinita, dal D.Lgs. 192/2025. L’importo potrà, a seconda dei casi,  determinato in misura fissa ovvero commisurato con l’applicazione di una tariffa che terrà conto di tre fattori: la qualifica soggettiva del contribuente, la sua dimensione economica e il tipo di istanza presentata.

Il MEF ha predisposto lo schema di regolamento attuativo, sul quale è intervenuto il Consiglio di Stato con il proprio parere, raccomandando alcuni correttivi idonei ad assicurare una più efficace progressività della contribuzione. Il parere n. 1204/2026, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi di Palazzo Spada, consente di ricostruire nel dettaglio l’architettura del nuovo contributo.

Restano gratuiti gli interpelli ordinari, ossia quelli di natura interpretativa, e quelli qualificatori, ritenuti tendenzialmente meno onerosi sotto il profilo dell’attività istruttoria a carico dell’Amministrazione.

Gli interpelli “onerosi”

Sono soggetti al versamento del contributo gli interpelli antiabuso, disapplicativi e probatori. Tra questi ultimi rientrano anche le istanze relative ai nuovi investimenti e quelle collegate al regime dei neo-residenti.

La scelta di assoggettare tali istanze a pagamento è legata alla maggiore complessità dell’attività richiesta all’Amministrazione finanziaria. Si tratta, infatti, di procedimenti che presuppongono l’esame di una documentazione più articolata e, soprattutto nel caso degli interpelli probatori, la valutazione di specifici elementi di prova.

Sono esonerati dal versamento i soggetti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo e le pubbliche amministrazioni.

La quantificazione dell’importo

La misura del contributo è stabilita da una tabella allegata al regolamento e viene determinata incrociando tre parametri: la tipologia del contribuente, la sua dimensione economica e la tipologia di interpello presentata.

Per i soggetti che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, oppure che presentano istanze non collegate alla propria attività, trova applicazione la misura minima prevista per la specifica tipologia di interpello.

Per imprese e professionisti, invece, l’importo viene parametrato al valore più elevato tra i ricavi o compensi dichiarati e il volume d’affari, desunto dall’ultima dichiarazione presentata.

Il sistema prevede due fasce dimensionali, individuate sulla base della soglia dei 100 milioni di euro. Proprio questo meccanismo è stato oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, che ha evidenziato l’opportunità di una maggiore gradualità della progressione degli importi. Per gli interpelli relativi ai nuovi investimenti e per quelli collegati al regime dei neo-residenti, l’importo è invece determinato in misura fissa.

Una disciplina specifica riguarda i contribuenti che non abbiano ancora presentato una dichiarazione, ad esempio perché di recente costituzione, ai quali viene applicata la tariffa minima. Chi invece (colpevolmente) omette o presenta tardivamente la dichiarazione è  assoggettato automaticamente alla tariffa massima.

Criteri diversi per interpelli cumulativi e congiuntivi

Il regolamento disciplina anche le ipotesi di interpelli cumulativi e congiuntivi. Nel caso di interpelli cumulativi, caratterizzati dalla presenza di più quesiti eterogenei, il contributo si somma per ciascuna tipologia di istanza presentata.

Per gli interpelli congiuntivi, presentati da più contribuenti, si applica invece l’importo più elevato tra quelli dovuti dai singoli istanti.

Tempistiche di versamento e regolarizzazione

Il contributo dovrà essere versato prima della presentazione dell’istanza, costituendone un vero e proprio presupposto; non sarà quindi possibile presentare validamente un interpello (tra quelli onerosi) senza avere preventivamente corrisposto l’importo dovuto.

Le modalità operative di versamento saranno definite con appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali.  Il contributo non è compensabile né rimborsabile, indipendentemente dall’esito dell’istanza.

Qualora il versamento sia omesso o insufficiente, oppure l’istanza presenti profili di incompletezza, l’Amministrazione potrà invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni. Durante il periodo concesso per la regolarizzazione restano sospesi i termini per la risposta all’interpello.

La mancata regolarizzazione determina invece l’impossibilità di procedere all’esame dell’istanza.

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