La Corte di Cassazione, con due pronunce a distanza di pochissimo tempo, ha affrontato il delicato tema dell’estensione del termine di decadenza delle attività di accertamento ascrivibili alla proroga “Covid” prevista dal Decreto “Cura Italia” all’articolo 67, D.L. n. 18/2020.
La disposizione prevede lo slittamento in avanti dei termini di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori, allo scopo di consentire agli uffici di sopperire alle difficoltà operative riscontrate nel periodo emergenziale, così da poter “recuperare” il tempo corrispondente al periodo di limitata operatività di 85 giorni.
Il nodo da sciogliere si riferiva alla portata temporale della proroga di 85 giorni: l’efficacia della norma si intende limitata all’intervallo temporale identificato dalla norma stessa (8 marzo-31 maggio 2020) o si riverbera “a cascata” anche alle annualità successive al 2020?
La prassi aveva sposato l’interpretazione estensiva, ovvero quella secondo cui l’applicazione della proroga di 85 giorni rispetto ai termini di decadenza ordinari, avrebbe trovato applicazione a tutti gli atti accertabili nel 2020, precisamente quelli che insistono sulle annualità dal 2015 a 2019.
In tal senso deponeva infatti la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11/2020, in cui veniva ribadito lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, “anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.”
In senso contrario si erano invece espresse alcune Corti di Giustizia (C.G.T. Udine 77/3/2024; C.G.T. Latina 974/2023), che sostenevano la tesi che avallava efficacia limitata al periodo in cui si è verificato l’evento emergenziale, senza effetti dilatori per gli anni successivi.
La questione è stata successivamente demandata all’esame della Corte di Cassazione in autunno 2024 dalle CGT di Gorizia e di Lecce, con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, c.p.c., uno strumento che consente al giudice di merito di sollevare una questione esclusivamente di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative e per cui sia necessaria per la definizione del giudizio.
Con Decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025, la Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla scorta del fatto che medio tempore il dubbio interpretativo era stato sciolto dalla Suprema Corte nell’Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 secondo cui, in materia di prescrizione, la proroga non può riguardare il solo anno caratterizzato dall’emergenza epidemiologica.
Secondo i Giudici “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Viene così rigettato l’orientamento pro-contribuente, con conseguente spostamento della decadenza degli accertamenti fiscali su dichiarazioni irregolari e infedeli su annualità 2018 al 26 marzo 2025, atteso che ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73 gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.







