La deducibilità, ai fini IRPEF, degli oneri consortili costituisce frequentemente oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, in particolare nei casi in cui sorgano incertezze circa la natura, obbligatoria o volontaria, del consorzio. In tale contesto si colloca un contenzioso ormai significativo, per il numero dei contribuenti coinvolti, sviluppatosi negli ultimi anni in relazione ai contributi consortili corrisposti dai partecipanti al Consorzio di Casalpalocco.
Come noto, l’art. 10, comma 1, lett. a), del TUIR consente la deduzione dal reddito complessivo dei contributi consortili corrisposti a consorzi aventi natura obbligatoria, per legge ovvero per provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
Secondo il consolidato risalente orientamento del Ministero delle finanze (Risoluzioni nn. 8/721 del 25 gennaio 1982 e III-5-1112 del 17 novembre 1994) la costituzione di un consorzio assume carattere coattivo quando, anziché essere lasciata esclusivamente all’iniziativa dei singoli, viene imposta per meglio assicurare il soddisfacimento dei bisogni collettivi indispensabili e naturalmente inscindibili. Attraverso tale strumento, il Comune mira a realizzare vantaggi comuni a favore di una pluralità di soggetti che si trovano nella stessa situazione obiettiva che fa insorgere il bisogno del raggiungimento di un fine di interesse pubblico. Inoltre, la costituzione del consorzio garantisce la distribuzione proporzionale degli oneri necessari alla organizzazione comune e alla azione consortile.
La corretta qualificazione della natura del consorzio presuppone, pertanto, un’analisi puntuale degli atti istitutivi e statutari dello stesso, anche in funzione delle finalità perseguite.
Ebbene, con la recente sentenza n. 8788/2025 del 24 giugno 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, a valle dell’analisi della delibera del Comune di Roma n. 4640/1960 – con la quale il Comune ha definito e approvato lo schema di Convenzione da stipulare con la Società Generale Immobiliare per la costruzione Consorzio – ha ribadito la natura obbligatoria dello stesso e, quindi, la deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi consortili corrisposti dai consorziati.
In particolare, la Corte ha rilevato come dalla citata Delibera emerga che lo scopo del Consorzio è quello di provvedere, a propria cura e spese, all’impianto e alla manutenzione di tutti i pubblici servizi relativi al comprensorio. In tal senso, l’art. 1 della Delibera prevedeva che: “La Società Generale Immobiliare di Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola si impegna a provvedere a sua cura e spese a quanto appresso: (…) g) alla costituzione di un Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, fogne ed impianti di cui alle lettere a), b), c), d) e per l’esercizio dell’illuminazione stradale di cui alla lettera e)”.
Secondo la Corte, dunque, la Delibera richiedeva espressamente la costituzione di un consorzio al fine di garantire il soddisfacimento di servizi essenziali di interesse pubblico, quali la viabilità delle strade e l’utilizzo degli impianti residenziali. Elementi, questi, ritenuti sufficienti e necessari ai fini del riconoscimento della natura obbligatoria del Consorzio.
Tra l’altro, giova segnalare che anche il Ministero delle finanze, con la Risoluzione del 25 gennaio 1982 n. 8/721, si era espresso in senso favorevole alla deducibilità degli oneri consortili corrisposti al Consorzio di Casalpalocco.
Il Ministero, infatti, appositamente interpellato dal Presidente del Consorzio al fine di ottenere chiarimenti in merito all’attività di verifica svolta dagli Uffici delle imposte, ha ritenuto “i proprietari di Casalpalocco (…) legittimati (…) a portare in deduzione dal proprio reddito complessivo i contributi imposti dal Consorzio per la gestione dei servizi comuni, connessi alle opere di urbanizzazione”.
Le argomentazioni del Ministero a sostegno della legittimità della deduzione possono essere così riassunte:
- l’obbligo di partecipazione al Consorzio, così come espressamente riconosciuto dalla sentenza n. 4839/1978 del Tribunale di Civile di Roma, secondo la quale: “la Società Generale Immobiliare, proprietaria di tutto il comprensorio di Casalpalocco, si obbligava per sé e per i suoi aventi causa, nei confronti del Comune di Roma alla gestione dei servizi pubblici nel comprensorio stesso, obbligo trasmesso ai vari acquirenti dei terreni ed edifici, che divenendo a loro volta proprietari, aderivano contestualmente al Consorzio costituito obbligatoriamente per la gestione dei servizi comuni (…)”;
- la finalità d’interesse pubblico del Consorzio, in quanto tenuto a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dell’impianto fognario, della costruzione di tutta la rete delle strade del quartiere, della sistemazione delle aiuole di completamento della rete stradale, degli impianti di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua potabile, della costruzione delle fognature per lo smaltimento delle acque bianche e nere e dell’illuminazione stradale;
- la natura di atto di diritto pubblico della convenzione che impone alla Società Generale Immobiliare di costituire il Consorzio;
- il riconoscimento espresso della natura obbligatoria del Consorzio all’art. 1 dello Statuto consortile.
Da ultimo, si evidenzia come la riconosciuta natura obbligatoria del Consorzio di Casalpalocco (confermata, tra l’altro, anche dalle sentenze nn. 9678/2023, 465/2021, 3027/2018 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma e dalla sentenza n. 2191/3/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio) consentirebbe ai consorziati di recuperare le imposte indebitamente versate a fronte della mancata deduzione dei contributi corrisposti nelle precedenti annualità.
Tale recupero potrà avvenire mediante la presentazione di un’istanza di rimborso (nel termine di 48 mesi dal versamento ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) ovvero di dichiarazioni integrative a favore (entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, ovverosia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, ex art. 2 del D.P.R. n. 322/1998).








Salve, ci sarebbero regole precise nella ripartizione delle deduzioni fra due comproprietari al 50%?
Può dedurre il 100% delle spese uno solo di loro? O la ripartizione deve seguire la % di ppssesso della casa?
Grazie