Liti fiscali, operativo l’obbligo “rafforzato” di attestazione di conformità

A partire dai ricorsi notificati dal 2 settembre 2024, obbligatorio attestare la conformità della copia informatica all'originale su supporto cartaceo.

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La riforma del contenzioso tributario porta con sé alcune novità che irrigidiscono gli adempimenti formali attinenti al deposito degli atti del processo.

 In particolare, il nuovo art. 25-bis, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992 impone lo specifico obbligo di attestazione di conformità all’originale per tutti i documenti “nativi” cartacei. La norma prevede infatti quanto segue: “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale.

Tale regola implica che la parte del processo, sia essa il ricorrente (o difensore che lo rappresenta) o l’ente impositore, sia tenuta raccogliere il documento cartaceo per poter conseguentemente attestare la conformità del medesimo al file digitalizzato in formato pdf, pena l’irrilevanza probatoria.

Ad un’attenta analisi, prima ancora dell’introduzione di questa norma, sussisteva già un obbligo di attestazione di conformità della copia informatica degli atti processuali, al fine del deposito e della notifica alla controparte con modalità telematiche. Il nuovo obbligo prevede invece una specifica attestazione di conformità del documento depositato all’originale. In altri termini, la parte potrà pretendere la utilizzabilità di un documento cartaceo ai fini processuali soltanto se dispone dell’originale.  Tale obbligo di attestazione non riguarda invece i documenti nativi digitali che, invece, originano da un formato elettronico.

In base all’articolo 4, comma 2, D. Lgs. 220/2023, la novità si applica ai ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2 settembre 2024 ed è già foriera di numerose critiche avanzate dagli operatori “addetti ai lavori”, i quali ritengono piuttosto severa la scelta del legislatore di subordinare l’utilizzabilità di un documento cartaceo digitalizzato, al possesso del relativo supporto materiale – cartaceo.

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