Rottamazione quater, alla cassa entro il 5 marzo chi è in regola!

La riammissione prevista dal decreto Milleproroghe non solleva i debitori in regola dall'obbligo di pagamento della rata in scadenza

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Rateazione cartelle Agenzia Entrate riscossione

Il recente “Decreto Milleproroghe” ha riammesso alla rottamazione-quater coloro i quali hanno presentato domanda ex L. 197/2022 e che, al 31 dicembre 2024, risultano decaduti a seguito del mancato, incompleto o tardivo pagamento di una o più rate.

La rottamazione in questione, nello specifico, interessa gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, rispetto ai quali era stata presentata apposita domanda entro il 30 giugno 2023. La riammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda entro il 30 aprile 2025 e darà la possibilità di estinguere il debito in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, o in numero massimo di 10 rate consecutive con scadenza il 31 luglio 2025, il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Tuttavia, la “sanatoria della sanatoria” non libera gli aderenti in regola alla data del 31 dicembre 2024 dall’obbligo di versamento della rata scadente entro il 5 marzo 2025 (ossia al 28 febbraio 2025 + 5 giorni di tolleranza).

I contribuenti in regola con i precedenti pagamenti della rottamazione quater, che hanno scelto di pagare in modo rateale, dovranno infatti procedere al pagamento della settima rata. Per questi contribuenti, non si applica la norma di riammissione alla rottamazione quater prevista dalla legge 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), che riguarda i contribuenti che si sono visti revocare i benefici dalla definizione agevolata alla data del 31 dicembre 2024.

Coloro che quindi hanno regolarmente pagato le rate previste prima del nuovo anno, dovranno evitare di cadere nella “trappola” del Milleproroghe pensando di omettere la rata in scadenza e poter rientrare nella platea dei beneficiari della riammissione concessa. In altri termini, chi salta la tranche avendo rispettato le precedenti scadenze non può essere riammesso.

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