Rottamazione-quater: nuova chance per i contribuenti decaduti

Il DL Milleproroghe riabilita alla rottamazione quei contribuenti decaduti a seguito dell'omesso, carente o tardivo versamento di una o più rate

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domanda rottamazione

Il Ddl. di conversione del decreto Milleproroghe approvato in Senato è portatore di novità molto importanti per coloro che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle consegnate agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il provvedimento, in particolare, viene in soccorso di quei debitori che sono decaduti dalla definizione agevolata ex legge 197/2022, per effetto dell’omesso o tardivo pagamento di almeno una rata del piano di rientro.

Si ricorda che l’adesione all’istituto consentiva al contribuente di beneficiare dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi e degli oneri di riscossione. Tuttavia, il tardivo, insufficiente od omesso pagamento anche di una sola delle rate causava la decadenza dai benefici della rottamazione e la conseguente iscrizione a ruolo dell’intero debito costituito da sanzioni, aggi di riscossione e interessi.

Il legislatore, con questo intervento, permette a coloro che non hanno versato regolarmente le rate di  preservare lo speciale sgravio attraverso un nuovo “patto”. Affinchè si perfezioni il “ripescaggio” è necessario che il contribuente proceda alla presentazione di una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e che si impegni al pagamento delle somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, o in numero massimo di 10 rate consecutive con scadenza il 31 luglio 2025, il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L’istanza opera relativamente ai carichi ammessi alla rottamazione da cui si è decaduti e prevede un nuovo piano di pagamento del debito sospeso.Sulle nuove rate saranno aggiunti interessi calcolati al taso annuo del 2% dal 1 novembre 2023.

Ricapitolando, sarà possibile, ottenere una nuova definizione agevolata che si riferisce ai ruoli inclusi nella precedente domanda di rottamazione quater presentata entro il 30/6/2023. Con la domanda in commento non sarà invece (almeno al momento), possibile estendere l’ambito di applicazione della rottamazione quater a cartelle:

  • Consegnate all’agente della riscossione dopo il 30/6/2022;
  • Consegnate all’agente della riscossione entro il 30/6/2022 ma non racchiuse nella definizione agevolata richiesta nel 2023.

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