Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 decorre dalla conoscenza di fatto dell’atto impositivo, comunque acquisita e pur in assenza di una valida notificazione. Lo afferma la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, che rigetta il ricorso del contribuente e conferma la sentenza di appello favorevole all’Amministrazione finanziaria.
La vicenda processuale
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, del quale affermava di essere venuto a conoscenza soltanto in via occasionale, in seguito a un’istanza di accesso agli atti presentata nel maggio 2019. L’Amministrazione gli aveva consegnato il provvedimento il 12 giugno 2019, al di fuori di ogni procedimento notificatorio. Con il ricorso introduttivo aveva chiesto l’annullamento dell’atto per nullità della notifica e per intervenuta decadenza dal potere impositivo.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti dell’articolo 60, comma 1, lett. e), del Dpr n. 600/1973, poiché il messo notificatore non aveva effettuato alcun tentativo presso il luogo risultante dalla certificazione allegata alle dichiarazioni. Il giudice d’appello aveva riformato la decisione con statuizione preliminare e assorbente. Rilevava che lo stesso contribuente aveva dedotto di aver ricevuto in consegna l’avviso il 12 giugno 2019 e che il ricorso introduttivo era stato notificato il 13 novembre successivo, ben oltre il termine di sessanta giorni: da qui l’inammissibilità del giudizio di primo grado.
Avverso la decisione di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione della Consulta
La Suprema Consulta, con l’ordinanza n. 24973/2026, procede ad alcune importanti puntualizzazioni concettuali.
La conoscenza aliunde dell’atto impositivo, invalidamente notificato, è idonea a produrre effetti sananti sostanziali, ex art.43 del DPR n. 600/73, solo laddove la conoscenza effettiva dell’atto sia intervenuta prima dello scadere del termine di decadenza dell’accertamento. Poiché nel caso in esame si trattava di imposte evase dell’anno 2011, che avrebbero dovuto essere dichiarate nel 2012, alla data di conoscenza dell’atto (12 giugno 2019) i termini di decadenza, sia per l’ipotesi di presentazione della dichiarazione che per l’ipotesi di omessa dichiarazione, risultavano scaduti alla data di conoscenza dell’atto (12.6.2019). La decadenza dal potere impositivo non è tuttavia rilevabile d’ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto che doveva essere tempestivamente sollevata dal contribuente (ex multis, Cass. n. 24074/2018).
Altra questione è quella della decorrenza del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 per impugnare l’atto impositivo che, contrariamente a quanto affermava la parte ricorrente, decorre anche dalla conoscenza di fatto dell’atto impugnato (il 12.6.2019), posto che il procedimento notificatorio, in tutte le sue forme, mira a garantire la conoscenza legale dell’atto, che è un minus rispetto alla conoscenza effettiva.
La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso del contribuente, in quanto quest’ultimo, una volta avuta la piena conoscenza dell’atto tributario al di fuori del procedimento notificatorio, non ha proposto la relativa contestazione entro il termine perentorio di 60 giorni, termine stesso entro il quale avrebbe potuto utilmente far valere tanto il vizio di notificazione quanto la decadenza dell’ufficio.







