Sospensione feriale dei termini dal 1° agosto: portata applicativa

Anche per l’estate 2025 trova applicazione la consueta sospensione estiva dei termini fiscali: quali impatti su versamenti e adempimenti di legge?

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Anche per l’estate 2025 trova applicazione la consueta sospensione estiva dei termini fiscali: una tregua feriale che interessa varie forme di adempimento: versamenti, comunicazioni, termini processuali.

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali

Dal 1° al 20 agosto 2025 sono sospesi tutti gli adempimenti e i versamenti fiscali, inclusi quelli rateizzati ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997. Il differimento al 20 agosto avviene automaticamente e senza l’applicazione di interessi o sanzioni, grazie all’articolo 37, comma 11-bis, DL 223/2006. Così, ad esempio, il contribuente con liquidazione IVA mensile, potrà saldare il debito IVA relativo a luglio (la cui scadenza ordinaria sarebbe il 16 agosto), entro il 20 agosto 2025. Parimenti, il versamento delle ritenute fiscali del mese di luglio potrà essere assolto entro il 20 agosto, in luogo dell’ordinaria scadenza del 16.

Avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità

In base all’articolo 10, D.Lgs. 1/2024, efficace “salvo casi di indifferibilità e urgenza”, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospesa la trasmissione degli avvisi bonari, ovvero gli esiti dei controlli automatizzati e formali (articolo 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e articolo 54-bis del DPR 633/1972 e delle cd. lettere di compliance (inviti all’adempimento spontaneo).

Inoltre, in base all’articolo 7-quater co. 17, D.L. 193/2016, è stabilito che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 60 giorni per il pagamento delle somme derivanti da avviso bonario. Ciò significa che durante questo periodo non decorrono i termini per effettuare i pagamenti previsti e non decorrono i termini per fornire eventuali chiarimenti all’Amministrazione finanziaria.

Per esempio, se un avviso bonario è stato ricevuto il 28 luglio, i 60 giorni utili per il pagamento riprenderanno il 5 settembre, posticipando così il termine al 31 ottobre 2025. Tuttavia, si precisa che nei casi di avvisi oggetto di rateazione con rata – diversa dalla prima – dovuta nel mese di agosto, la sospensione non può esser invocata.

Sospensione termini relativi alle richieste documentali

Anche le richieste di documenti e informazioni notificate dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono soggette a sospensione dal 1° agosto al 4 settembre.

Durante questo periodo, i termini per la risposta non decorrono, ma si cristallizzano. Ciò implica che, se un contribuente ha ricevuto una richiesta di documentazione nel corso del mese di luglio con scadenza di 30 giorni, i giorni compresi tra il 1° agosto e il 4 settembre non vanno conteggiati. Il termine riprenderà a decorrere dal 5 settembre in poi. Tuttavia, occorre prestare attenzione: sono escluse dalla sospensione le richieste connesse a: accessi, ispezioni e verifiche (i cosiddetti “controlli sostanziali”) e ai rimborsi IVA.

Sospensione termini processuali

L’articolo 1, L. 742/69 dispone che, salvo alcuni casi tassativamente individuati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale produce effetti sul computo dei termini processuali relativi agli atti tributari. Più precisamente, se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione di agosto, l’inizio è differito al suo termine, cioè al 31 agosto, cosicché il “conteggio” dei giorni opererà a partire dal 1° settembre. Se, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere in data antecedente al 1° agosto, esso rimane sospeso nel periodo feriale per ricominciare a decorrere alla fine del periodo, vale a dire dal 1° settembre. Dunque, ad esempio, se un avviso di accertamento è stato notificato al contribuente il 22 luglio 2025, quest’ultimo ha la possibilità di impugnare l’atto nel termine di 60 giorni che viene conteggiato nell’intervallo dal 22 al 31 luglio, e nel lasso di tempo dal 1° settembre in poi; perciò, il termine finale per il ricorso slitterebbe al 22 ottobre 2025. In altri termini il calcolo va effettuato nei modi ordinari, ma “saltando” i giorni di sospensione.

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