Intrastat marzo/1° trimestre 2025: c’è tempo fino al 28 aprile

Si avvicina la scadenza fissata per la presentazione gli elenchi Intrastat relativi al primo trimestre o del mese di Marzo 2025. 

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Intrastat, I trimestre 2025

Ai sensi dell’art. 50 comma 6, D.L. 331/93 gli operatori che effettuano scambi intracomunitari sono obbligati all’invio del modello Intrastat, con cadenza mensile o trimestrale.  Si avvicina la scadenza di presentazione gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie attive e/o passive effettuate nel primo trimestre/mese di Marzo dell’anno corrente. 

Operazioni interessate

L’obbligo interessa, dal punto di vista oggettivo, le seguenti operazioni attive:

  • cessioni intracomunitarie di beni, da esporre nel modello INTRA-1 bis;
  • le prestazioni di servizi “generiche”, ex art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE, da esporre nel modello INTRA-1 quater;
  • le cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis, D.L. 331/93, da esporre nel modello INTRA-1 sexies.

In linea generale, dunque, non sono oggetto di comunicazione Intrastat le prestazioni per le quali non è dovuta l’IVA nello Stato del committente (art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010).

Volgendo lo sguardo alle operazioni passive, occorrerà comunicare ai soli fini statistici:

  • gli acquisti intracomunitari di beni, da esporre nel modello INTRA-2 bis;
  • le prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE, da esporre nel modello INTRA-2 quater.

A differenza di quanto previsto per le operazioni attive, l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat relativi agli acquisti non sussiste laddove l’ammontare delle operazioni passive non ecceda una determinata soglia negli ultimi quattro trimestri di riferimento. L’esonero dalla presentazione riguarda specificamente coloro che, in ciascuno degli ultimi quattro trimestri:

  • hanno registrato fatture per acquisti di beni intracomunitari di ammontare trimestrale inferiore o uguale ad euro 350.000;
  • hanno registrato fatture per acquisto di servizi generici di ammontare complessivo inferiore o uguale ad euro 100.000.

Periodicità di invio e scadenza

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. 22.2.2010, gli elenchi delle operazioni attive sono trasmessi:

  • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • con periodicità mensile, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro.

Per quanto concerne invece gli acquisti di beni servizi, la periodicità è esclusivamente mensile e, ovviamente, l’obbligo correrà laddove vengano superate le soglie di esonero sopra menzionate.

Gli elenchi sono trasmessi entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (art. 50 co. 6-bis del DL 331/93). Con riferimento al primo trimestre 2025/marzo 2025, occorrerà tener conto dello slittamento del termine al 28 aprile legato al susseguirsi dei giorni feriali a cavallo tra il 25 ed il 27 aprile.

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