Iva: esenti le importazioni di prototipi

Riconosciuta la possibilità di invocare il regime di esenzione dell' Iva ai sensi della Direttiva comunitaria.

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La disciplina Iva prevede una peculiare causa di disapplicazione dell’imposta operante in caso di importazioni di beni destinati ad essere sottoposti a test prima di poter esser immessi in commercio.

Il regime di esenzione è regolato agli artt. da 72 a 78 della Direttiva 2009/132/CE e riconosce la possibilità di importare, senza applicazione dell’IVA, beni da assoggettare ad esami, analisi e prove. L’esenzione interessa quei “beni destinati ad essere sottoposti ad esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d’informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale”.

E’ inoltre richiesto che:

  • i beni sottoposti ad esami, analisi o prove siano interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni;
  • i prodotti analizzati non siano impiegati in operazioni di promozione commerciale;
  • l’esenzione si applichi limitatamente alle quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
  • gli eventuali manufatti residui siano interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.

Un dubbio circa la possibilità di invocare la causa di esenzione è stato sollevato da un’impresa che acquisiva dall’estero manufatti in fase di convalida e dimostrazione in ambiente industriale e operativo. L’istante interpellava l’Agenzia delle Entrate chiedendo se gli scambi potessero fruire del regime di esonero, tenuto conto dell’assenza di una puntuale norma interna di recepimento della Direttiva citata.

A tal proposto, nella Risposta n.19/2025 l’Amministrazione ha chiarito che, “sebbene per la direttiva 2009/132/CE manchi una puntuale norma interna di recepimento, non può essere trascurato che le sue disposizioni, sopra riportate, si pongono per quanto qui d’interesse in sostanziale continuità con gli articoli da 70 a 76 della Direttiva abrogata, circostanza questa che induce a ritenere di poter fare ancora affidamento per analogia sostanziale e per quanto compatibili alle disposizioni del decreto del Ministero delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con cui il legislatore nazionale ha adeguato il nostro ordinamento alla Direttiva abrogata.”.

Nonostante, dunque, l’assenza nell’ordinamento italiano di una puntuale norma di recepimento della direttiva 2009/132/CE, è stato chiarito che le importazioni di prototipi destinati a esami, analisi o prove possano avvenire senza applicazione dell’IVA, in sostanziale continuità quindi con gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 489 del 1997.

L’Agenzia ha peraltro ricordato in giurisprudenza è stato sancito che le disposizioni della Direttiva comunitaria sono incondizionate e sufficientemente precise e pertanto possono essere invocate anche in mancanza di provvedimenti d’attuazione nazionali. 

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