Il D.Lgs 209/2023, modificando l’art. 2 comma 2 TUIR, ha riscritto i criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche che hanno efficacia dal’1-1-2024.
Ricordiamo che, fino allo scorso 31.12.2023, ai sensi della previgente versione dell’art. 2, comma 2 TUIR, si consideravano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 gg in un anno, o 184 in caso di anno bisestile):
- erano iscritte nel registro anagrafico della popolazione residente (criterio di natura formale);
- avevano nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio (criterio di natura fattuale);
- avevano nel territorio dello Stato italiano la propria residenza (criterio di natura fattuale);
Anche la sussistenza di una sola di queste condizioni era sufficiente a radicare la residenza di una persona nel territorio dello Stato.
Tuttavia, il legislatore è intervenuto prevedendo tre principali novità rispetto al passato. Nell’ordine, viene fornita una nuova formulazione di domicilio, introdotto un nuovo criterio che è quello della presenza sul territorio, ridimensionata la valenza del criterio di residenza anagrafica, la quale ora rappresenta soltanto una presunzione relativa;
Secondo la nuova formulazione, una persona fisica è considerata residente nel territorio dello Stato se, per la maggior parte del periodo d’imposta (contando anche le frazioni di giorno):
- ha fissato la residenza (come definita dal codice civile) nel territorio dello Stato;
- ha il domicilio nel territorio dello Stato.
Per dissipare i dubbi relativi all’esatto significato da attribuire al domicilio, il legislatore ne fornisce una interpretazione autentica, definendolo come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. Dunque, il legislatore ha inteso far coincidere il domicilio con il luogo in cui sono localizzati gli affetti del contribuente.
Sulla base della nuova formulazione, quindi, la mera presenza sul territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta comporterebbe lo status di residente.
Oltre a quanto sopra, il criterio della residenza anagrafica viene mantenuto dal legislatore, ma in maniera depotenziata; infatti, esso regredisce a presunzione legale relativa. In sostanza, il contribuente, qualora fosse iscritto nel registro anagrafico della popolazione residente, ma effettivamente trasferitosi all’estero, potrebbe dimostrare il proprio radicamento fuori dai confini nazionali, dimostrando di aver fissato la residenza e il domicilio all’estero e di non essere stato presente in Italia per più della metà del periodo d’imposta.
Sotto il profilo procedurale, resta tutto immutato, nel senso che l’onere della prova, nell’accertare i criteri sopra visti, rimane in capo all’Amministrazione finanziaria; tuttavia, se il contribuente si trasferisce in uno Stato a fiscalità privilegiata, l’onere della prova si inverte.
In questa ipotesi, graverebbe sul contribuente l’onere di dimostrare che:
- non vi è la volontà di dimorare abitualmente in Italia;
- il centro delle relazioni e degli affetti non è localizzato in Italia;
- non ha soggiornato nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta.







