Bilancio consolidato, abbreviato e micro: i nuovi limiti da rispettare

Modificati i limiti dimensionali che delimitano il perimetro di operatività dei vari formati di redazione previsti dal Codice Civile

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Bilancio di esercizio
Bilancio di esercizio

Il D. Lgs. n. 125/24, ha modificato in aumento i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con conseguente restringimento del perimetro dei soggetti obbligati a redigere il bilancio “di gruppo”.

Le nuove soglie del bilancio in forma abbreviata

Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1, Codice Civile, stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  •  totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (il limite previgente era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (il limite previgente era 4.400.000 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Le nuove soglie del bilancio “micro”

È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c. che attribuisce la facoltà di redigere il bilancio iper-semplificato. La novella stabilisce che sono legittimate le imprese che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  •  totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (il limite previgente era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (il limite previgente era 350.000 euro);
  •  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le soglie per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato

Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l’art. 27 comma 1, D. Lgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  •  totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (il limite previgente era 20.000.000 di euro);
  •  totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (il limite previgente era 40.000.000 di euro);
  •  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

Decorrenza delle nuove regole

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 25 settembre 2024. Nel silenzio della norma, si ritiene che le nuove soglie saranno efficaci a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2024.

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