Buoni pasto elettronici: dal 2026 sale a 10 euro il limite di esenzione

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto l'aumento del limite di esenzione dei buoni pasto elettronici; nessuna variazione per i buoni cartacei

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Buoni Pasto 2026

La nuova soglia di non imponibilità

L’ articolo 1 comma 14 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) con modifiche dell’articolo 51, comma 2, lett. c) del TUIR, ha previsto l’incremento da 8 a 10 euro del limite di non imponibilità dei buoni pasto elettronici ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nessuna novità si registra con riferimento ai buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione resta quindi inalterata a 4 euro.

Per effetto delle suddette modifiche, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilati le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro, nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Pertanto:

  • per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione giornaliero continua a essere pari all’importo di 4 euro;
    per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione giornaliero passa all’importo di 10 euro, in luogo del precedente limite di 8 euro.

Ambito temporale di applicazione

Le nuove soglie di esenzione si applicano a far data dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge. Il criterio di imputazione temporale del componente reddituale, come da articolo 51 del Tuir, è da ricercarsi nel principio cassa.  Dunque, il nuovo limite relativo ai buoni elettronici è efficace a partire dai buoni assegnati al dipendente a decorrere dall’annualità 2026. Per la precisione, a decorrere dal giorno successivo al 12 gennaio 2026, stante il principio di cassa allargato valevole per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Ciò implica che, nel caso in cui il dipendente riceva i buoni pasto maturati nel 2025, entro il 12 gennaio 2026, questi si considerano percepiti nel 2025 e farà fede  “vecchio” limite di esenzione per i buoni pasto elettronici, pari a 8 euro.

Rilevanza reddituale del buono

Il valore che eccede la soglia concorre invece a formare reddito di lavoro dipendente ma non partecipa all’erosione della soglia di euro 258,23, corrispondente al  valore annuo dei beni ceduti e dei servizi non imponibile in capo al dipendente, così come il valore dei buoni non si computa nella soglia di esenzione dei fringe benefit “ordinaria”, (pari ad euro 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, 1.000 per dipendenti senza figli a carico).

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