Comunicazione dati TS con cadenza annuale

I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2025 dovranno essere trasmessi entro il termine unico che sarà stabilito da un DM attuativo del MEF. Soppresse le due scadenze previgenti

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L’adempimento posto a carico dei professionisti sanitari avente ad oggetto la comunicazione dei dati delle spese sanitarie, continua a subire modifiche nella periodicità dell’obbligo. La vecchia disciplina è stata infatti nuovamente rimpiazzata. Si ricorda che l’articolo 12 del Decreto Adempimenti (D. Lgs. 1/2024) aveva stabilito (a regime) la periodicità semestrale dell’invio dei dati, prevedendo che: “I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.

La nuova periodicità dell’obbligo

Il successivo D. Lgs. 81/2025 è intervenuto sull’articolo 12, ed ha modificato la scadenza di invio da semestrale ad annuale.  Tutti i dati delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025 dovranno quindi essere trasmessi entro il termine unico che sarà stabilito da un DM attuativo del MEF, termine che sarà fissato necessariamente nel 2026. Il termine annuale alleggerisce e semplifica l’obbligo, anche se (a meno di eventuali disposizioni specifiche) resta salva la possibilità di fare invii anticipati.

La comunicazione dati al Sistema Tessera Sanitaria

Gli operatori sanitari sono tenuti a comunicare dei dati relativi alle spese sanitarie dei contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria (in breve ‘sistema TS‘). Il Sistema TS effettua la rilevazione e il monitoraggio della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) relativamente alle ricette mediche farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale. Per monitorare il flusso di spesa, il sistema provvede ad acquisire i dati delle prescrizioni effettuate sulle ricette, sia dai medici, sia dalle farmacie e dalle strutture specialistiche in qualità di erogatori. La comunicazione è stata introdotta dall’art. 3 c. 3 D.Lgs. 175/2014, norma secondo la quale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni inerenti a tali spese.

Le informazioni trasmesse sono utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria per rendere disponibili ai contribuenti i modelli 730 e Redditi PF precompilati. Si tratta in particolare delle spese sostenute dai cittadini per oneri sanitari che possono fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi

L’obbligo della comunicazione riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.

Soggetti tenuti alla comunicazione

Sono obbligati all’invio telematico dei dati relativi alle spese sanitarie:

  • gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
  • le farmacie (pubbliche e private);
  • le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
  • le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco;
  • gli psicologi;
  • gli infermieri;
  • le ostetriche;
  • i tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli ottici;
  • i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie (dal 2023)

Devono effettuare la trasmissione anche le strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare, e altri soggetti come in particolare gli iscritti all’albo della professione sanitaria, a titolo esemplificativo: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologo.

Anche gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, in particolare registrati all’anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria.

Modalità dell’invio dei dati

La trasmissione dei dati avviene tramite il portale telematico del Sistema Tessera Sanitaria, previa registrazione ed accreditamento dell’operatore sanitario. L’invio deve essere effettuato per ogni documento di spesa completo del codice fiscale dell’assistito e rilasciato dall’operatore sanitario. Una volta effettuato l’invio il sistema provvede alla protocollazione dell’invio. È possibile procedere all’invio dei dati tramite delega ad un soggetto terzo, (commercialisti e altri intermediari). Anche in caso di delega alla trasmissione dei dati conferita a soggetti terzi, l’unico responsabile dell’invio dei dati rimane comunque l’operatore sanitario.

Comunicazione TS alternativa alla fattura elettronica per le prestazioni sanitarie

In materia di fatturazione elettronica vige l’esonero in relazione alle prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti privati. Tale divieto è stato introdotto per tutelare la privacy dei pazienti, considerato i dati sensibili soggetti a trattamento. Dunque, i professionisti sanitari sono sollevati dall’obbligo di trasmissione della fattura tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere fatture in formato analogico. L’acquisizione dei dati in anagrafe tributaria ai fini del monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene attraverso la comunicazione periodica al Sistema TS.

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