Concordato preventivo biennale: l’imposta sostitutiva sul reddito incrementale

La disciplina del concordato preventivo biennale individua la possibilità di assoggettare il reddito addizionale ad imposta sostitutiva.

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La disciplina del concordato preventivo biennale contempla alcune premialità volte a rendere più appetibile la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate. Una delle misure premiali si declina nella possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito concordato eccedente il reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nell’esercizio antecedente al biennio di efficacia del concordato.

L’opportunità risiede nella facoltà di applicare, sul reddito eccedente, un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e relative addizionali sensibilmente più contenuta rispetto a quella determinata secondo le regole ordinarie di imposizione. Più precisamente, la misura dell’aliquota d’imposta varia in funzione del punteggio Isa ottenuto nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato.

 Di seguito la graduazione prevista dalla legge per i soggetti che applicando gli indici Isa:

Punteggio IsaAliquota reddito addizionale
pari o superiore a 810%
pari o superiore a 6 ma non a 812%
inferiore a 615%

Il regime è applicabile anche dai contribuenti in regime forfettario, nel cui caso sarà possibile fruire della possibilità di assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato eccedente rispetto al reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente, ad imposta sostitutiva nella misura del 10%, o del 3 % nel caso di nuove attività che fruiscono della riduzione ex art.1, comma 65, L.190/2014 (aliquota ridotta dal 15 al 5% nei primi 5 anni di attività).

RegimeAliquota reddito addizionale
Forfettario10%
Forfettario “start up”3%

Naturalmente il presupposto per l’applicazione del regime in esame si verifica allorquando il reddito proposto nell’ambito del concordato risulti più elevato di quello dichiarato nel periodo antecedente. L’imposta “opzionale” sul reddito concordato eccedente deve essere pagata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute nel periodo in cui si produce tale eccedenza.  

Volendo simulare il calcolo di convenienza da elaborare con riferimento ai periodi d’imposta oggetto di concordato 2024-2025, gli elementi reddituali da porre a confronto, sono i seguenti:

  • Reddito d’impresa o lavoro autonomo effettivo 2023, rettificato al netto delle poste straordinarie (RC);
  • Reddito 2024 risultante dalla proposta di concordato (R24);
  • Reddito 2025 risultante dalla proposta di concordato (R25)

L’eventuale differenza positiva tra RC ed R24 e tra RC e R25 che si registrerà, rispettivamente, nell’annualità 2024 e 2025, può così sfuggire al prelievo ordinario ai fini delle imposte sul reddito ed essere assoggettata all’imposta sostitutiva. Il risparmio d’imposta conseguibile sarà tanto maggiore quanto più alto è il punteggio di affidabilità fiscale ottenuto nella dichiarazione dei redditi 2023 (con Isa superiore o uguale a 8, l’aliquota si attesterà al livello minimo del 10%).

Nel caso specifico del contribuente che opera in regime forfettario, stante la possibilità (almeno per il momento) di applicare il concordato unicamente per la sola annualità 2024, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva opzionale è costituita dalla differenza (positiva) tra reddito concordato 2024 e reddito effettivo 2023. Il risparmio d’imposta conseguibile equivale al 5% (15% – 10%), o 2% (5%-3%) nel caso di professionisti o imprese start-up, in possesso dei requisiti cui è subordinata la possibilità di poter applicare l’aliquota di imposta sostitutiva ridotta del 5% (Cfr. Circolare 18/E/2024).

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