Concordato preventivo biennale: quale impatto sui contributi previdenziali?

Gli effetti dell'adesione al concordato preventivo biennale sui contributi obbligatori previdenziali da versare alle casse.

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Il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 consiste nell’accettazione di una proposta amministrativa diretta a definire in via preventiva il reddito di lavoro autonomo o d’impresa relativo al biennio. Sono legittimati all’adesione i contribuenti minori esercenti arti e professioni o attività d’impresa che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui al decreto ISA. Possono applicare tale istituto anche i contribuenti in regime forfettario, nel cui caso è prevista al momento l’applicazione in via sperimentale limitatamente all’annualità 2024.

Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate è la risultante dell’elaborazione di dati in parte acquisiti autonomamente dall’amministrazione finanziaria, in parte forniti dal medesimo contribuente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno antecedente al periodo di applicazione. L’adesione alla proposta, se da un lato spiana la strada per l’accesso a benefici premiali (ad es. riduzione termini/esclusione di accertamenti sintetici e induttivi), dall’altro, vincola il contribuente a dichiarare il reddito predeterminato nel biennio, indipendentemente dall’entità del reddito effettivamente prodotto a consuntivo.

Tale assetto di regole induce il contribuente a valutare attentamente l’opportunità di aderirvi, in quanto a seguito dell’accettazione, sorge l’impegno a dichiarare il reddito concordato e a liquidare le relative imposte sul reddito, Irap, nonché i relativi contributi previdenziali. In questa sede, particolare attenzione è dedicata proprio al risvolto previdenziale.

 A tal riguardo, l’art. 19, comma 1, D. Lgs.13/2024 dispone che gli eventuali gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi conseguiti nel periodo di vigenza, non rilevano ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. La base di calcolo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi previdenziali in pendenza di concordato resta dunque il reddito fiscale dichiarato e concordato ex ante.

E’ tuttavia riconosciuta al contribuente la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato.In altri termini, l’adesione al concordato preventivo fa sorgere l’obbligo di versare contributi previdenziali almeno pari alla misura di quelli parametrati al reddito concordato. In alternativa, è possibile commisurare il carico contributivo dell’anno al reddito analitico-effettivo, se più elevato.

Durante periodo di permanenza del regime concordato, il contribuente può dunque decidere di discostarsi dal reddito concordato soltanto qualora il reddito analitico da assoggettare a contribuzione si riveli eccedente.

 

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