L’istituto del concordato preventivo biennale offre la possibilità di definire ex ante la base imponibile rilevante ai fini del calcolo delle imposte sul reddito e dell’Irap nel biennio di riferimento. La disciplina delinea specifici requisiti da verificare in capo all’aderente e altrettante cause di esclusione. Tra queste, l’articolo 11, D.lgs.13/2024 menziona anche l’avvenuta “adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfettario…”.
Questa ipotesi è stata prevista al fine di evitare che il reddito sia definito per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto all’atto della formulazione della proposta. In linea di principio, dunque, l’adesione al regime forfettario ricade nella fenomenologia delle “variazioni soggettive significative” che incidono sulla proposta di concordato. Quindi il contribuente che transita dal regime ordinario al forfettario, con efficacia dal 1.1.2024, non potrà accedere al Cpb, stante l’intervenuta variazione del regime in quello che dovrebbe rappresentare il primo anno di applicazione del reddito concordato. Tuttavia, non è sempre così.
Nella Risposta all’interpello 248/2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’interessante caso del contribuente che, avendo inizialmente adottato il regime forfettario per il primo anno di applicazione del concordato, nel medesimo periodo sia successivamente costretto ad uscirne a seguito del superamento della soglia di ricavi o compensi superiori a euro 100.000.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art.1, comma 71, L.190/2014, il superamento di tale limite comporta la fuoriuscita dal regime agevolativo nell’anno stesso in cui viene valicata la soglia, con conseguente applicazione del regime ordinario. Nel caso specifico, l’ istante abbandonava il regime ordinario nel 2023, applicando il regime forfettario a decorrere dal 2024 essendo in possesso dei requisiti di legge, per poi fuoriuscirne a seguito della percezione di compensi superiori all’ammontare di euro 100.000.
Ad un’attenta analisi il contribuente, pur avendo optato per il regime forfettario nel primo anno di adesione al concordato, di fatto non determinerà mai l’imponibile secondo le speciali regole forfettarie, stante l’immediata operatività del regime ordinario-analitico a partire dal 2024, in continuità con quanto avvenuto nel 2023. Tale circostanza fa si che l’adesione al Cpb del contribuente ex forfettario, divenuto istantaneamente ordinario, non può determinare in alcun modo distorsioni nel meccanismo applicativo della proposta.
A tali conclusioni è giunta l’Amministrazione finanziaria che ha condiviso l’interpretazione dell’istante, secondo cui, al ricorrere di tutte le altre condizioni di legge, l’Istante possa aderire al Cpb per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il regime forfettario a causa del superamento del limite di 100.000 euro dei compensi. È necessario però, precisa l’Agenzia, che il superamento della soglia sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di concordato.







