Sistema TS: il Mef indica la scadenza unica
I professionisti sanitari, con riferimento all’annualità 2025, sono tenuti a comunicare dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria su base annuale. Per effetto del D. Lgs. 81/2025, è stata infatti modificata la scadenza di invio da semestrale ad annuale.
E’ stato recentemente pubblicato il Decreto Ministeriale che stabilisce il termine unico di invio. Più in dettaglio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2025, ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2025, Per le spese sanitarie di cui all’art. 2 la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.”
Il tanto atteso termine unico è stato quindi individuato nel 31 gennaio: con riferimento alle spese dell’annualità 2025, per effetto della cadenza festiva, i dati dovranno essere trasmessi entro il 2 febbraio 2026.
Soggetti tenuti alla comunicazione
Sono obbligati all’invio telematico dei dati relativi alle spese sanitarie:
- gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- le farmacie (pubbliche e private);
- le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- le ostetriche;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli ottici;
- i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie (dal 2023)
Devono effettuare la trasmissione anche le strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare, e altri soggetti come in particolare gli iscritti all’albo della professione sanitaria, a titolo esemplificativo: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologo.
Anche gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, in particolare registrati all’anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria.
Modalità dell’invio dei dati
La trasmissione dei dati avviene tramite il portale telematico del Sistema Tessera Sanitaria, previa registrazione ed accreditamento dell’operatore sanitario. L’invio deve essere effettuato per ogni documento di spesa completo del codice fiscale dell’assistito e rilasciato dall’operatore sanitario. Una volta effettuato l’invio il sistema provvede alla protocollazione dell’invio. È possibile procedere all’invio dei dati tramite delega ad un soggetto terzo, (commercialisti e altri intermediari). Anche in caso di delega alla trasmissione dei dati conferita a soggetti terzi, l’unico responsabile dell’invio dei dati rimane comunque l’operatore sanitario.







