La Legge di Bilancio 2024 ha innovato la disciplina dei cosiddetti fringe benefit, estendendone la portata applicativa e modificando il limite entro cui l’attribuzione risulta esentasse in capo al lavoratore dipendente. La misura è stata stata confermata ed estesa dalla Manovra 2025 anche al triennio 2025-2027.
Il nuovo regime, in deroga all’articolo 51, comma 3, Tuir, essenzialmente prevede:
- L’innalzamento e la differenziazione dei limiti di non imponibilità;
- L’inclusione tra i fringe benefit dei rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale e le spese per l’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa ad uso abitativo.
La formulazione vigente esclude dalla formazione del reddito imponibile i beni, servizi e rimborsi sopra detti, entro il limite complessivo:
- di euro 1.000, per i lavoratori privi di figli fiscalmente a carico;
- di euro 2.000, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.
Si ricorda che ai fini della verifica della sussistenza del requisito del figlio a carico occorre far riferimento all’articolo 12, comma 2, Tuir, ai sensi del quale il familiare risulta fiscalmente a carico se ha redditi lordi fino a 2.840,51, ovvero 4.000 euro per i figli con età inferiore a 24 anni.
La procedura di rimborso delle spese pone alcuni interrogativi in merito agli oneri documentali che occorre espletare per legittimare la detassazione del rimborso in caso di eventuali controlli da parte degli organi preposti.
La Circolare n. 5/E/2024 si era espressa al riguardo richiedendo al datore di acquisire e conservare i giustificativi di spesa o, In alternativa, di acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dipendente che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla legge e, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante “la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri” (ciò al fine di evitare la duplicazione del beneficio in relazione alle medesime spese ).
Nella recente Risposta all’interpello n. 17/2025, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sui requisiti formali della dichiarazione sostitutiva, chiarendo che la stessa può essere acquisita dall’impresa con sottoscrizione originale, accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, senza necessità di autentica ex articolo 21, d.P.R. 445/2000. L’interpretazione poggia sul disposto dell’articolo 38 del Decreto, recante il regime formale delle istanze e delle dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione e, nella fattispecie che interessa, agli uffici dell’Amministrazione chiamati alle verifiche fiscali.







