Nella giornata di ieri, 14 novembre 2024, è stato pubblicato in G.U. il D.L. 167/2024 recante la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale. L’ articolo 1 del testo di legge prevede l’estensione temporale del periodo di adesione fino al 12 dicembre 2024: è così concessa la possibilità di accedere all’istituto ben oltre il termine che era stato originariamente stabilito, (il 31 ottobre 2024). Tale differimento dei termini non è tuttavia efficace per tutte le partite iva teoricamente ammesse al concordato. Il Decreto limita infatti la riapertura a imprese e professionisti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), purchè abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024.
Sono quindi esclusi dalla portata della proroga gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che applicano il regime agevolato forfetario, rispetto ai quali era consentita l’adesione in via sperimentale esclusivamente per l’anno fiscale 2024. La norma, infatti, menziona specificamente i soggetti che non hanno aderito al concordato di cui agli artt. da 10 a 22, D.L. 13/2024 (disciplina valevole per i contribuenti che applicano gli Isa), senza individuare quelli aderenti al regime forfetario che applicavano invece il concordato ai sensi dei successivi articoli del Decreto.
Possono dunque beneficiare della proroga lavoratori autonomi e imprese che rispettano la duplice condizione:
- non applicano il regime agevolato forfetario ex art.1, co 54-89, L.190/2014;
- hanno provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi nei termini ordinari, ovvero entro il 31 ottobre 2024.
L’opzione potrà essere espressa in questa nuova finestra temporale mediante la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa relativa al 2023 che, in ogni caso, non dovrà indicare un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione originariamente presentata, stante il disposto della norma: “L’esercizio della facoltà di cui al primo periodo non e’ consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.
L’opportunità è di particolare interesse, tenuto conto che, oltre alla possibilità di concordare il reddito professionale o d’impresa del biennio 2024-2025, sarà altresì possibile fruire del condono “tombale” per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Imposta regionale sulle attività produttive.







