Introduzione della delega unica
Con il provvedimento n. 321918 l’ Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:
L’istituto della delega unica è stato introdotto dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024 e modificato il 20 maggio 2025.
La disciplina attua l’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, volto a razionalizzare e semplificare le norme sugli adempimenti tributari, unificando le deleghe necessarie per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Periodo transitorio
Fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile conferire o rinnovare deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore descritte:
- dal Provvedimento 29 luglio 2013 per il servizio “Cassetto fiscale”;
- dal Provvedimento 5 novembre 2018 per i servizi di fatturazione elettronica;
- sul Portale AdER per i servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tali deroghe operative sono state previste al fine di consentire agli intermediari di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare le proprie procedure di acquisizione e comunicazione delle deleghe considerato che, a partire dall’8 dicembre 2025, le modalità per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno esclusivamente quelle previste dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024.
Inoltre, fino al 30 aprile 2026, è prevista una deroga specifica per gli intermediari non già delegati al “Cassetto fiscale”, i quali potranno inviare all’Agenzia l’elenco dei contribuenti deleganti per l’acquisizione massiva di dati utili agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e al Concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità già fissate dall’11 aprile 2025.
Delega unica: modalità e servizi delegabili
Il provvedimento sopra richiamato stabilisce che la stessa deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto delegante (contribuente, eventuale rappresentante legale quale tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore, o erede) e dell’intermediario delegato. Deve inoltre specificare i servizi oggetto di delega o revoca e la data di conferimento della delega o revoca della stessa.
I contribuenti possono delegare uno o più servizi tra i seguenti:
- Consultazione del Cassetto fiscale del soggetto delegante;
- Servizi di Fatturazione elettronica / Corrispettivi telematici;
- Acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale
- Servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:
Come accadeva in passato, la delega può essere conferita a un massimo di due intermediari e ha una validità standard stabilita nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento; prima di tale termine è sempre possibile la revoca anticipata o la rinuncia.
Quanto alle modalità di comunicazione di attivazione della delega, i dati della stessa possono essere comunicati all’Agenzia delle entrate con diverse modalità:
- direttamente dal contribuente tramite una specifica funzionalità web presente nella sua area riservata. Le deleghe comunicate così sono immediatamente attive. Si precisa che la funzionalità non è, al momento della stesura del presente contributo, ancora stata implementata;
2. dall’intermediario delegato mediante la trasmissione di un file XML sottoscritto elettronicamente dal contribuente;
3. dall’intermediario che offre un servizio web dedicato: ciò richiede una convenzione specifica con l’Agenzia delle entrate e l’utilizzo di un processo di FEA che coinvolge l’identificazione del delegante tramite SPID/CIE al momento della conferma. Le deleghe comunicate con questa modalità sono immediatamente attive
Il provvedimento inoltre precisa che sono salvi gli obblighi in capo agli intermediari, tra cui: l’accettazione delle condizioni di utilizzo dei servizi; gli obblighi di numerazione progressiva ed annotazione in un apposito registro cronologico delle deleghe ricevute; gli obblighi di conservazione delle stesse (e dei documenti allegati, se richiesti), per un periodo minimo di 10 anni.







