Il D.Lgs. n. 192/2024, recante la revisione della disciplina del sistema impositivo del reddito, ha introdotto alcune modifiche volte a ridurre il cosiddetto “doppio binario” tra valori contabili e fiscali nell’ambito della disciplina di determinazione del reddito d’impresa.
Una delle modifiche apportate riguarda la modalità di tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, comma 3, lett. b), Tuir, norma che regola il trattamento impositivo dei contributi in conto capitale o conseguiti a titolo di liberalità. Il riferimento è a quei proventi straordinari ricevuti per favorire un potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa o per la copertura di perdite e di solito traggono la loro origine da fonti normative. A cambiare è il criterio di imputazione temporale del componente positivo.
Nella configurazione normativa previgente, i suddetti contributi concorrevano a formare il reddito nell’esercizio di incasso oppure, in via opzionale, in numero massimo di 5 quote costanti, a partire dall’esercizio in cui sono venivano incassati. Nella nuova formulazione è stata eliminata la facoltà di rateizzo della sopravvenienza attiva. L’articolo 9, D.Lgs. n. 192/2024, sopprime infatti il periodo in cui si permette la ripartizione del carico fiscale corrispondente, “in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto”.
Stante il nuovo assetto di regole, dunque, l’elemento reddituale seguirà il principio di cassa “puro”, cosicchè l’assoggettamento ad imposta sarà possibile esclusivamente nel periodo in cui viene percepito il provento. La misura rientra nel processo di riavvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici che il Decreto si propone di attuare, seppur permarrà comunque in questo caso un parziale disallineamento dovuto all’obbligo della rilevazione contabile secondo il principio di competenza, ovvero nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte.
Si ricorda che non sono attratti alla norma i contributi contrattuali, in conto esercizio ed i contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili. A differenza di questi ultimi, le sovvenzioni in oggetto hanno genericamente alla finalità di incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro concessione si correli all’onere dell’effettuazione di uno specifico investimento in beni strumentali.
Le modifiche trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (quindi, dal 2024).







