Legge di Bilancio 2026: come cambia il regime fiscale dei dividendi?

Modificati i requisiti per poter beneficiare della parziale esclusione da imposizione dei dividendi percepiti in ambito imprenditoriale

0
228
Regime fiscale dividendi_Legge bilancio 2026

Nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025), prende forma la modifica del regime impositivo dei dividendi percepiti da soggetti imprenditori. L’articolo 1, commi 51-55 della Legge, individua nuovi requisiti che devono sussistere affinchè il dividendo concorra solo in parte alla formazione del reddito imponibile del socio percipiente, circoscrivendo l’ambito di applicazione alle ipotesi di possesso di quote significative di partecipazioni.

In particolare, la modifica intacca il regime fiscale degli utili attribuiti ai soci che operano in qualità di imprenditori. Si annoverano in questa fattispecie le seguenti casistiche principali:

  • Persone fisiche o società di persona che possiedono la partecipazione nell’ambito dell’esercizio d’impresa;
  • Società di capitali che detengono partecipazioni in altre società da cui promanano dividendi.

A tal riguardo giova ricordare che l’ordinamento, allo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito, stabilisce un meccanismo di parziale “detassazione” dell’utile distribuito dalle società di capitali che, nel primo dei due casi esposti, si estrinseca nel riconoscimento dell’esclusione da imposizione del dividendo nella misura del 41,86% (articolo 59, Tuir). Nella seconda ipotesi, ovvero quella di possesso di partecipazioni da parte di altre società di capitali, l’esclusione sale al 95%, (articolo 89 Tuir), di conseguenza il dividendo concorre a formare base imponibile per il percipiente nella misura del restante 5 per cento.

A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge di Bilancio, la possibilità di escludere dal prelievo una porzione del dividendo viene condizionata alla sussistenza di due requisiti:

  • la partecipazione dalla quale derivano gli utili sia almeno pari al 5 per cento in termini di partecipazione al capitale;
  • il valore fiscale della partecipazione, in termini assoluti, sia almeno pari a 500.000 euro.

Si precisa che le due condizioni operano alternativamente: si profilerà dunque la parziale esclusione da imposizione anche solo al ricorrere di uno dei due parametri sopra individuati.

Nulla cambia invece per le persone fisiche che ricevono dividendi e agiscono al di fuori del regime d’impresa: per questi ultimi continuerà a trovare applicazione l’assoggettamento al prelievo del 26 per cento a titolo d’ imposta definitiva.

Il valore minimo della partecipazione

Come anticipato, vengono introdotti due nuovi parametri (uno relativo, l’altro assoluto) che, anche disgiuntamente, devono sussistere affinchè operi l’esclusione.

Il comma 51 della Legge specifica il criterio da adottare nella verifica della soglia relativa del 5 per cento, prevedendo che nel computo si considerino “anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo”

Avuto riguardo al criterio di determinazione del valore fiscale della partecipazione (di almeno 500.000 euro), nel silenzio della legge e in attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che la quantificazione del valore fiscale debba assecondare il dettato di cui all’articoli 9 e 94 del Tuir. Più in dettaglio, per i titoli quotati, dovrebbe rilevare il prezzo di mercato dell’ultimo giorno dell’esercizio, ovvero la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; per azioni e quote di società non quotate, il valore del patrimonio netto della società.

Nuovo requisito per il regime “pex”

Il requisito relativo all’entità della partecipazione detenuta, per ragioni di coordinamento, viene esteso anche nel campo del regime di participation exemption. Si tratta dell’esenzione del 95 per cento della plusvalenza derivante dalla cessione di azioni e quote di partecipazioni in società, disciplinata dall’articolo 87, Tuir.

Conseguentemente, la plusvalenza da cessione potrà beneficiare dell’esenzione del 95% solo se la partecipazione risulta quantificabile in misura pari ad almeno il 5% in termini relativi o 500.000 euro in termini assoluti, fermo restando gli altri requisiti preesistenti di seguito riepilogati:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione (cd. holding period);
  • iscrizione prioritaria della partecipazione in bilancio nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
  • esercizio effettivo da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, secondo la nozione di cui all’articolo 55 del Tuir.

Decorrenza delle modifiche

Come espressamente previsto dal testo della Legge (comma 54), le nuove regole si applicano:

  • alle distribuzioni dell’utile dell’esercizio deliberate a decorrere 1° Gennaio 2026;
  • alle plusvalenze realizzate in relazione a cessione di titoli partecipativi acquisiti e sottoscritti a decorrere dal 1° Gennaio 2026.

Viene infine prevista un’ulteriore norma transitoria diretta a regolare il calcolo dell’acconto delle imposte sul reddito 2026. A tal proposito si prevede che l’acconto venga determinato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Si tratta di una norma che evidentemente penalizzerà i contribuenti anticipando il prelievo dovuto secondo le più stringenti regole valevoli a decorrere dal 2026.

 

SCARICA L’ARTICOLO IN FORMATO PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here