La Legge di Bilancio recentemente pubblicata in G.U. (L. 207/2024 del 30 dicembre 2024) modifica le regole di calcolo dell’Irpef in vigore dal 2025, intervenendo sia sugli scaglioni di reddito che sul mosaico delle detrazioni spettanti. Le novità riguardano non soltanto il prelievo tributario, ma anche l’istituzione di nuovi contributi diretti ad assottigliare il cuneo fiscale.
Viene innanzitutto previsto il passaggio da quattro a tre aliquote, con conseguente ridefinizione di ciascun intervallo di reddito imponibile, così come riportato nella tabella seguente:
| ALIQUOTE PREVIGENTI | |
| Reddito complessivo (€) | Aliquota |
| fino a 15.000 | 23% |
| da 15.000 a 28.000 | 25% |
| da 28.000 a 50.000 | 35% |
| da 50.000 | 43% |
| ALIQUOTE DAL 2025 | |
| Reddito complessivo (€) | Aliquota |
| fino a 28.000 | 23% |
| da 28.000 a 50.000 | 35% |
| da 50.000 | 43% |
Di per sé, la rettifica determina un risparmio secco sull’imposta lorda a partire dai redditi eccedenti il valore di 15.000 euro. Il risparmio cresce progressivamente fino a stabilizzarsi sul livello di 260 euro al raggiungimento del reddito complessivo di 28.000 euro.
A cambiare non solo però soltanto le percentuali delle aliquote marginali, ma anche il sistema delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente. In primis, viene innalzato il valore minimo delle “altre detrazioni” riconosciute ai percettori di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La detrazione minima di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), Tuir, passa infatti da 1.880 a 1.955. Tale rettifica comporta l’ampliamento della cd. “no tax area” dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i quali potranno beneficiare della totale esenzione dall’imposta fino alla soglia di reddito pari a 8.500 euro (al raggiungimento di tale importo, infatti, la detrazione fissa eguaglia ed azzera l’ammontare dell’Irpef lorda applicabile).
Viene altresì introdotta un’agevolazione specifica per il taglio del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti e assimilati con redditi medio-bassi. Più in dettaglio, è accordato un bonus forfetario, commisurato al reddito di lavoro dipendente secondo percentuali differenziate, per i percettori di reddito fino a 20.000 euro. Il contributo in esame è calcolato per classi, dal 7,1% al 4,8% del reddito di lavoro, in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito ed è erogato dal datore di lavoro nella misura riportata in basso:
| NUOVO BONUS FORFETARIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI | |
| Reddito di lavoro dipendente (€) | Bonus % |
| fino a 8.500 | 7,1% |
| da 8.500 a 15.000 | 5,3% |
| da 15.000 | 4,8% |
Il bonus non è soggetto a tassazione in capo ai percettori ed è riconosciuto dal sostituto d’imposta all’atto del pagamento della retribuzione, secondo un meccanismo non dissimile rispetto a quello previsto con riferimento al trattamento integrativo (ex bonus “Renzi), ovvero mediante l’anticipazione al dipendente e recupero tramite compensazione orizzontale del credito d’imposta equivalente al contributo previsto (articolo 1, comma 7).
Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta invece una nuova detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di 1.000 euro, che rimane costante fino alla soglia reddituale di 32.000 euro, per poi scendere progressivamente man mano che ci si avvicina alla soglia di 40.000. Più in dettaglio, la detrazione ammonta:
- a 1.000 euro se il reddito complessivo è compreso tra 20.001 e 32.000 euro;
- a 1.000 euro moltiplicati per il quoziente ottenuto rapportando il valore di 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed 8.000, laddove e il reddito complessivo sia compreso tra 32.001 e 40.000 euro.
Il comma 10, viceversa, prevede una vera e propria stretta sulle detrazioni per oneri di coloro che possiedono reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Nello specifico, viene introdotta una limitazione alla fruizione delle detrazioni, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Il tetto “base” è di 14.000 euro per i redditi compresi tra 75 e 100 mila, 8.000 per i redditi superiori a 100 mila.
Non sono soggetti ai suddetti limiti i seguenti oneri detraibili:
- Spese sanitarie;
- Investimenti in Start-Up e Pmi innovative;
- Interessi e altri oneri detraibili in dipendenza di mutui stipulati fino al 31.12.2024;
- Premi assicurativi detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024
- Rate delle spese sostenute per interventi edilizi fino al 31.12.2024.
A cambiare sono anche le detrazioni per carichi familiari relative a figli: si introduce di fatto un limite massimo di età anagrafica entro cui compete la detrazione, eccezion fatta per i figli con disabilità certificata. Il comma 11 modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del Tuir, prevedendo appunto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura (base) di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.







