Maxi deduzione neoassunti senza impatto sugli acconti

La maxi deduzione sul costo del nuovo personale a tempo indeterminato complica il calcolo degli acconti delle imposte.

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Imposte sul reddito

Il D.Lgs. 216/2023 ha introdotto la possibilità di maggiorare il costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Trattasi di un incentivo rivolto a imprese e professionisti, diretto promuovere l’incremento occupazionale sottoforma di nuovi contratti di lavoro stabili.

L’articolo 4 del Decreto prevede che il maggior costo del personale a tempo indeterminato registratosi nel 2024, rispetto al 2023, sia oggetto di maggiorazione del 20% ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo (la percentuale sale al 30% in presenza di costo riferibile all’assunzione di talune categorie di lavoratori svantaggiati o con disabilità). La legge di bilancio 2025 ha inoltre esteso la portata temporale della deduzione extra contabile ai periodi 2025, 2026 e 2027.

L’agevolazione può esser fruita dai titolari di reddito d’impresa o esercenti arti e professioni che determinano il reddito con modalità analitiche. Più precisamente, sono interessati dalla disposizione i seguenti soggetti in condizioni di “normale attività”:

  • Le società di capitali ed altri enti pubblici o privati residenti soggetti ad Ires;
  • Gli enti non commerciali, relativamente all’incremento occupazionale impiegato nelle attività commerciali;
  • Le società e gli altri enti non residenti, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • Le società di persone ed enti equiparati di cui all’art. 5, Tuir;
  • Imprese individuali e familiari;
  • Esercenti arti e professioni, individuali o in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato analiticamente ai sensi dell’articolo 54, commi da 1 a 6-bis, Tuir.

L’articolo 3, comma 2 del Decreto attuativo (Decreto Interministeriale 25/6/2024) dispone inoltre che la deduzione spetti a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti al periodo d’imposta in cui si fruisce della maggiorazione in esame. Tale prerequisito è infatti indispensabile per poter individuare il termine di paragone rispetto al quale verificare l’incremento occupazionale.

La maggiorazione fiscale opera in relazione al costo del “nuovo” personale assunto con contratto a tempo indeterminato. Affinchè sia riconosciuto il vantaggio, è altresì necessario verificare l’incremento di personale a livello complessivo. In altri termini, è necessario non solo che si registri l’incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente, ma altresì l’aumento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupato, considerando anche quelli a tempo determinato (Circolare 1/E/2025). Viceversa, laddove si riscontri, pur a fronte di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, un decremento occupazionale complessivo, la maggiorazione non competerà.

La deduzione addizionale del 20% è commisurata al minore tra:

  • Costo effettivo relativo ai nuovi assunti classificabile nella voce B9 del conto economico;
  • Incremento del costo complessivo del personale classificabile nella voce B9 del conto economico.

La regola, così configurata, mira di fatto a catturare l’incremento netto del costo del personale complessivo derivante da unità lavorative addizionali, depurando il dato da eventuali conversioni di contratti di lavoro a tempo determinato in formule a tempo indeterminato. Inoltre, il computo deve essere effettuato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La norma consente dunque di ottenere un risparmio sull’imposta sul reddito dovuta nel periodo in cui si registra l’incremento del costo del lavoro. Tuttavia, l’effetto in termini finanziari è limitato e differito.  Ciò in quanto l’assetto normativo vigente implica che, in ciascuna delle annualità in cui si dispiega il beneficio, l’acconto dovuto (sia esso calcolato col metodo storico o col criterio previsionale) deve essere determinato facendo riferimento all’imposta calcolata senza applicazione della maggiore deduzione del costo risultante dall’applicazione della normativa di favore (art. 4, comma 7, D.Lgs. 216, 2023; art.1, comma 400, L. 207/2024).

Tale inciso fa si che, a titolo esemplificativo, l’impresa che porta in deduzione la maggiorazione riferita al costo del personale assunto nel 2025, possa godere del beneficio soltanto in sede di liquidazione del saldo dell’imposta, che avrà luogo nel 2026, non potendo calcolare l’acconto prevedendo la maggior deduzione. Parimenti, nel 2026 si potrà calcolare l’acconto col metodo storico, ma prendendo come base di riferimento non l’imposta netta 2025, bensì quella corrispondente alla base imponibile ottenuta senza operare l’extra-deduzione riconosciuta ai sensi della disciplina in commento.

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