Medici convenzionati SSN, obbligo CU senza deroghe

L’ Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso specifico dei medici di medicina generale e delle altre figure autonome che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

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Arrivano nuovi chiarimenti dall’Amministrazione finanziaria sulla portata applicativa dell’obbligo di rilascio delle certificazioni uniche ai percettori di lavoro autonomo. Nella recente Risposta all’interpello n. 132/2025, è finito sotto la lente il caso specifico dei medici di medicina generale (MMG), medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato (MCA) e pediatri di libera scelta (PLS), tutti soggetti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.  Tali figure professionali percepiscono emolumenti inquadrati nella categoria reddituale del lavoro autonomo che, fino al periodo 2023, venivano certificati a prescindere dal regime fiscale adottato dal singolo professionista.

Il quadro delle regole è tuttavia mutato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo comma 6 septies all’articolo 4, D.P.R. n. 322/1998, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, vige l’esonero di emissione della Certificazione Unica per i committenti che erogano compensi in regime forfetario o (ex) regime fiscale di vantaggio.

La questione da dirimere attiene proprio alla sussistenza dell’obbligo in capo alle unità sanitarie locali di certificare gli emolumenti corrisposti ai suddetti medici, qualora questi ultimi, sussistendone i presupposti di legge, adottino uno dei menzionati regimi agevolati. L’incertezza deriva dalla peculiare disciplina tributaria a cui sono soggetti gli operatori in questione. 

 Medici convenzionati: le deroghe all’obbligo di fatturazione

I medici di medicina generale e le altre figure equiparate che operano in regime di convenzione col SSN sono soggette ad alcune regole speciali in materia di documentazione dell’operazione. A differenza degli altri liberi professionisti, infatti, secondo all’articolo 2, del Decreto del Ministro delle Finanze 31/10/1974, ricevono dalle aziende sanitarie un apposito foglio di liquidazione dei corrispettivi che “fa le veci” della fattura.

In altri termini, i medici convenzionati in oggetto sono esonerati dall’obbligo di fatturazione in quanto il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali contiene tutti gli elementi obbligatori da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972. Tale dispensa documentale è sopravvissuta anche all’introduzione dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica (vedasi Risposta all’interpello 558/2021).

L’esonero della CU per i soggetti in regime forfettario

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo comma 6-septies all’articolo 4, D.P.R. n. 322/1998, introdotto dall’articolo 3, D. Lgs. 1/2024, non riceveranno la certificazione i lavoratori autonomi che percepiscono redditi assoggettati al regime fiscale forfettario (art. 1, co 54-89, L.190/2014) ovvero ricadenti nel regime fiscale di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).

La norma risponde ad esigenze di semplificazione, considerato che la previsione dell’obbligo di fatturazione elettronica consente il monitoraggio da parte dell’Amministrazione finanziaria dei dati reddituali relativi alle prestazioni effettuate dai professionisti (diversi dagli operatori sanitari).

L’estensione non ha interessato i medici in convenzione con il SSN, i quali continuano ad essere esonerati dall’assolvimento degli obblighi di fatturazione e trasmissione telematica allo Sdi. Tale ultima circostanza assume rilievo dirimente ai fini della corretta applicazione del citato comma 6-septies dal momento che, come detto, l’eliminazione degli obblighi di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA.

CU: permane l’obbligo per medici convenzionati in regime forfettario

Sulla scorta del fatto che, a tutt’oggi, non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica per i medici in convenzione con il SSN, l’Agenzia delle Entrate ha avallato la tesi della Asl istante, la quale osservava l’immutato obbligo di certificare i compensi dei medici, ancorché assoggettati al regime forfettario agevolato, concludendo appunto che “non trova applicazione il citato comma 6 septies, ritenendosi quindi corretta la soluzione prospettata dall’Istante di continuare ad emettere i fogli di liquidazione dei corrispettivi per i compensi corrisposti ai medici in convenzione e di assolvere al relativo adempimento della emissione della Certificazione Unica, secondo le modalità indicate dallo stesso Istante.”

Al contempo, l’Amministrazione ha riconosciuto la disapplicazione delle sanzioni per il tardivo invio di certificazioni uniche, stante l’incertezza normativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, invocando opportunamente l’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Si ricorda infatti che i termini per la consegna al percipiente, nonché per la trasmissione telematica alle Entrate, sono spirati rispettivamente il 17 e 31 marzo 2025.

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