La classificazione ufficiale delle attività economiche adottata in Italia, conosciuta con l’accezione Codice ATECO – ossia una combinazione alfanumerica per classificare nel dettaglio il tipo di attività svolta da un’impresa o da un professionista – è stata aggiornata con decorrenza operativa a valere dal 1° aprile 2025.
L’aggiornamento della classificazione delle attività economiche si è reso necessario per adeguarsi al Regolamento (UE) 2023/137, che introduce la nuova nomenclatura NACE Rev. 2.1, successivamente corretta con la rettifica 2024/90720, la quale interviene per apportare correzioni di natura sostanziale e formale. In particolare, la NACE Rev. 2.1 è stata modificata per riflettere le nuove frontiere della digitalizzazione, della sostenibilità ambientale e dei settori emergenti come la green economy, la consulenza tecnologica avanzata e i servizi professionali innovativi.
Nel nostro paese, l’ISTAT ha recepito tali modifiche ufficializzando la nuova classificazione ATECO tramite una comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024.
Ai fini della compliance, si osserva che le imprese interessate dall’aggiornamento dei propri codici attività vengono informate dell’avvenuta modifica attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA. La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.
I nuovi codici ATECO 2025 assegnati d’ufficio dalla Camera di Commercio potrebbero tuttavia non rispecchiare correttamente l’attività svolta dal singolo contribuente, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.
Nel diverso caso in cui il codice assegnato non sia pertinente e presenti una “corrispondenza multipla” è possibile utilizzare il nuovo servizio di Rettifica ATECO 2025, collegandosi al sito web https://rettificaateco.registroimprese.it/.
Come si legge sul sito, il servizio aggiorna i dati sulla Visura Registro Imprese, ma per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria non è sufficiente utilizzare il tool sopra menzionato, ma occorrerà in ogni caso inviare l’apposito modello attraverso una pratica di Comunicazione Unica.
Si rammenta che i codici ATECO (Attività Economiche) rappresentano un elemento chiave per determinare l’inquadramento fiscale, contributivo e assicurativo delle imprese. L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 determina effetti diretti sull’inquadramento previdenziale, in quanto per l’INPS, questi codici sono il presupposto per l’attribuzione del Codice Statistico Contributivo (CSC), fondamentale per determinare le aliquote, i fondi previdenziali e le tutele da applicare ai lavoratori.
Ad esempio, un’errata classificazione può causare conseguenze rilevanti su diversi fronti:
- applicazione non corretta delle aliquote contributive, con rischio di sanzioni;
- errori nell’inquadramento assicurativo INAIL;
- assegnazione sbagliata al fondo di appartenenza, con ricadute su cassa integrazione, formazione finanziata, obblighi contrattuali, indennità di disoccupazione (NASpI), maternità e altro ancora. Analizziamo nel dettaglio le principali implicazioni sotto il profilo fiscale e previdenziale.
Nuova codifica Ateco: implicazioni fiscali
L’adozione della nuova classificazione ATECO non obbliga i contribuenti a presentare una dichiarazione di variazione ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633/1972 (Testo Unico IVA) come confermato dalla Risoluzione ADE n. 24/2025. I contribuenti possono verificare i codici ATECO associati alla propria posizione fiscale accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”, è possibile consultare l’elenco dei codici ATECO registrati nella posizione fiscale. Se il codice ATECO attualmente associato alla propria attività non rispecchia correttamente l’attività effettivamente svolta, il contribuente ha la facoltà di procedere all’aggiornamento del codice.
Nel caso in cui l’impresa sia iscritta al Registro delle Imprese, la modifica deve essere comunicata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), che può essere effettuata tramite il sistema Unioncamere. Tale procedura consente l’aggiornamento dei dati aziendali, compreso il codice ATECO.
Per i contribuenti che non sono iscritti al Registro delle Imprese, è necessario utilizzare i modelli fiscali specifici in base alla tipologia di soggetto. I modelli da utilizzare sono:
- AA5/6 (per i singoli imprenditori);
- AA7/10 (per le società di persone);
- AA9/12 (per le società di capitali);
- ANR/3 (per altre tipologie di soggetti giuridici).
Questi modelli devono essere utilizzati per comunicare la variazione del codice ATECO all’Agenzia delle Entrate.
Per le dichiarazioni IVA relative all’anno d’imposta 2024, che verranno presentate a partire dal 1° aprile 2025, i contribuenti avranno la possibilità di indicare sia i vecchi codici ATECO (2007, aggiornato nel 2022) che i nuovi codici ATECO 2025, come chiarito dalla FAQ del 5 marzo 2025 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso si scelga di utilizzare i nuovi codici ATECO 2025, sarà necessario indicare il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello di dichiarazione IVA.
Il codice ATECO, oltre ad avere implicazioni meramente anagrafiche, è determinante per il calcolo della redditività per i contribuenti che adottano il regime forfettario. Un cambiamento potrebbe comportare infatti una variazione della percentuale di redditività applicabile, con conseguenti impatti sul calcolo delle imposte dovute. Nondimeno per i contribuenti in regime forfettario che detengono partecipazioni in S.r.l., un cambiamento del codice ATECO potrebbe influire sull’applicabilità del regime fiscale e, in particolare, sulla possibilità di beneficiare del regime forfettario.
Il nuovo codice ATECO potrebbe altresì alterare il modello ISA di riferimento, con implicazioni sull’applicabilità del Concordato Preventivo Biennale (CPB), in quanto questi modelli si basano sulle caratteristiche delle attività economiche classificate in sottospecifici codici ATECO.
Dunque, l’aggiornamento dei codici ATECO e dei CSC, lungi dal configurarsi come un mero adempimento formale, costituisce dunque un’occasione per riallineare la rappresentazione giuridico-amministrativa dell’impresa alla realtà economica concreta, rafforzandone la compliance e ampliando le opportunità di sostegno e sviluppo: il cambiamento non rappresenta solo un passaggio tecnico o burocratico, ma un momento strategico per garantire la compliance aziendale e migliorare il rapporto con gli enti previdenziali.
Nuova codifica Ateco: implicazioni previdenziali
In base alla Circolare INPS n. 71 del 31 marzo 2025, tutti i nuovi datori di lavoro che si iscrivono all’INPS a partire dal 1° aprile 2025 devono utilizzare esclusivamente i codici della nuova classificazione ATECO. L’aggiornamento avverrà automaticamente tramite il sistema del Registro delle Imprese (gestito da Unioncamere), ma sarà comunque responsabilità del datore di lavoro verificarne l’esattezza, in particolare nei casi di attività complesse o che ricadono su più ambiti. Con l’adeguamento alla nuova nomenclatura, il sistema informatico dell’INPS ha avviato un processo di aggiornamento automatico dei CSC, in conformità con le informazioni trasmesse dal Registro Imprese. Tuttavia, tale procedura automatizzata non elimina del tutto il rischio di errata attribuzione, soprattutto nei casi in cui l’attività economica dell’impresa presenti caratteristiche ibride o si collochi in aree di confine tra diverse classificazioni.
Alla luce di ciò, la Circolare INPS citata, punto 4.1, dispone che, in presenza di difformità tra l’attività effettivamente esercitata e il CSC attribuito, il datore di lavoro possa richiedere il riesame dell’inquadramento, inoltrando apposita istanza all’INPS territorialmente competente, corredata da documentazione tecnico-descrittiva e amministrativa.
Tale adempimento riveste rilievo strategico ai fini della regolarità contributiva, della prevenzione di potenziali contenziosi e della corretta fruizione degli strumenti di welfare e sostegno al reddito. L’adeguamento del CSC può infatti incidere sull’accesso a misure quali: ammortizzatori sociali, Fondi interprofessionali, Fondo Nuove Competenze, agevolazioni contributive e fiscali.
Ciò nonostante, la responsabilità di verificarne la coerenza con l’attività effettivamente svolta rimane in capo all’impresa.
In caso di incoerenza, la Circolare INPS n. 71/2025 prevede la possibilità per l’azienda di trasmettere apposita richiesta di rettifica, allegando:
- visura camerale aggiornata;
- relazione tecnica sull’attività svolta;
- documentazione giustificativa (contrattualistica, planimetrie, descrizione dei processi produttivi, ecc.);
- eventuali pareri tecnici di categoria o del consulente del lavoro.
In siffatto contesto, i consulenti del lavoro rivestono una funzione cruciale, non solo nella verifica della correttezza formale della classificazione, ma anche nell’affiancare le aziende in una riqualificazione strategica dell’inquadramento previdenziale, funzionale a ottimizzare la posizione contributiva e cogliere opportunità di accesso a strumenti agevolativi o a fondi di settore.
Un caso emblematico riguarda le imprese operanti nel settore della consulenza aziendale, precedentemente inquadrate in codici generici e penalizzanti sotto il profilo contributivo: grazie alla maggiore granularità dell’ATECO 2025, tali soggetti possono ora richiedere un inquadramento più coerente, con benefici in termini di aliquote e accesso a misure di supporto mirate.
Questa revisione si è resa indispensabile per riflettere le profonde trasformazioni del mondo produttivo e professionale: la diffusione di attività legate alla digitalizzazione, alla sostenibilità, alla consulenza avanzata e all’industria creativa non trovava più una collocazione adeguata nei vecchi codici.
La novella si prefigge di perseguire maggiore precisione nella classificazione: con l’attuale codifica si cerca di ridurre il ricorso a codici generici (come 74.90.99 “Altre attività professionali”), incentivando l’utilizzo di codici più precisi al fine di rientrare nei giusti regimi agevolati (come il forfettario per i coefficienti di redditività), favorire inquadramenti INPS/INAIL corretti, nonché di evitare errori fiscali.
Esempio pratico: un content creator che nel 2024 era inquadrato come “altre attività” ora ha un codice specifico e può avere coefficienti di redditività più vantaggiosi.
Inoltre, nuovi codici sono stati introdotti per differenziare le attività generiche del settore educativo da quelle legate a:
- Coaching professionale e life coaching;
- Formazione online specialistica (anche su piattaforme private);
- Mentoring in ambito digitale e startup.
L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con ISTAT, ha introdotto maggiori dettagli su alcune attività emergenti, come:
- Servizi legati all’AI e alle nuove tecnologie
- Professioni digitali ibride
- Attività nel settore green e sostenibilità ambientale
Di seguito alcune categorie aggiornate e/o nuove:
- Tecnologie emergenti:
-Introduzione di codici specifici per attività legate a Intelligenza Artificiale, blockchain, realtà aumentata e cybersicurezza;
- Professioni digitali ibride:
-Codici per chi svolge attività miste, ad esempio content creator freelance, influencer, videomaker online;
-Es. 74.90.94 – Produzione di contenuti digitali per piattaforme online (nuovo codice);
- Green economy:
– Codici aggiornati per imprese che si occupano di sostenibilità ambientale, economia circolare, energie rinnovabili e bioedilizia;
– Es. 71.12.30 – Consulenza ambientale e sostenibilità nei processi produttivi.







