Partita iva forfettari cessata: come trattare i compensi non incassati?

Il trattamento fiscale dei compensi in regime forfettario incassati in un momento successivo alla chiusura della partita iva

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Spesso accade che i proventi derivanti dall’attività di lavoro autonomo o d’impresa vengano incassati in un momento postumo rispetto all’ultimazione della prestazione, non di rado anche all’indomani della cessazione dell’attività professionale da parte del contribuente.

Si ricorda che, nel regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 54-89, L.190/2014 e ss. modifiche), il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva del 15%:

  • All’atto della percezione del compenso, assumendo rilevanza fiscale il momento di manifestazione finanziaria del provento;
  • Applicando ai compensi una percentuale forfettaria differenziata in funzione del settore di riferimento.

Stante il peculiare criterio di determinazione della base imponibile dei contribuenti forfettari, basato sul criterio di cassa, incombe la necessità di individuare, da un lato, il momento impositivo dei componenti a “cavallo d’anno” (ovvero fatturati in un periodo e incassati nel successivo), dall’altro, la qualificazione e quantificazione del reddito che si viene a generare a partita iva “chiusa”.

Tale dilemma era stato affrontato tempo fa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del previgente regime di vantaggio (Circolare 17/E/2012), laddove era stato chiarito, innanzitutto, che il contribuente è chiamato a chiudere la partita iva a completamento delle operazioni di riscossione dei crediti. In alternativa, in un’ottica di semplificazione, l’Amministrazione concedeva al contribuente la possibilità di chiudere la partita iva anticipatamente rispetto al momento di incasso del compenso, dichiarando i relativi redditi professionali nell’ultimo periodo di attività, a prescindere dall’effettivo momento di manifestazione finanziaria. Era quindi “rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria“. Tale regola alternativa, valevole sia per le imprese che per i professionisti autonomi, era stata estesa anche ai contribuenti che accedono al regime forfetario.

Laddove invece il contribuente non si avvalga di questa possibilità, pur chiudendo la partita iva anticipatamente rispetto all’incasso dell’ultimo compenso, si pone il problema di comprendere come indicare e qualificare tale il componente reddituale nella dichiarazione dei redditi.

Tale aspetto è stato sviscerato nella risposta all’interpello n.299/2020. In quell’occasione il contribuente interpellante si trovava esattamente in questa situazione, , avendo incassato fatture nell’anno fiscale postumo rispetto al periodo di vigenza dell’attività, cosicchè evidenziava che non risultava possibile inserire l’importo in questione nell’apposito quadro LM della dichiarazione, non essendo più titolare di partita IVA.

L’ Agenzia delle Entrate ha, in questo caso, chiarito che in assenza del requisito dell’abitualità che connota lo status dei soggetti dotati di partita iva, la fattura incassata a partita iva cessata debba essere riflessa in dichiarazione tra i redditi “diversi”, alla stregua di un reddito di lavoro autonomo occasionale, (comma 1,lettera l), dell’articolo 67, Tuir), compilando il quadro RL, rigo RL15, destinato ad accogliere le somme percepite nell’ambito di attività non esercitate abitualmente. Quindi, il compenso professionale riscosso ad attività cessata è da qualificarsi alla stregua di un reddito diverso.

Di seguito un esempio chiarificatore:

il Sig. Bianchi Mario ha emesso una fattura per prestazioni in data 31/10/2022. In data 31/12/2022 il contribuente ha chiuso la partita iva a seguito della cessazione delle attività. La suddetta fattura è incassata il 15/2/2023. In tal caso, il contribuente può discrezionalmente decidere di:

  • dichiarare il relativo compenso nel quadro Modello “Redditi PF” dell’anno 2022 (anticipando di fatto la relativa imposizione);

oppure

  • indicare il reddito nel quadro RL del Modello “Redditi PF” dell’anno 2023.

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