Nella seduta del 12 giugno 2025, il Cdm ha approvato lo schema del decreto legge fiscale recante una serie di provvedimenti in materia tributaria, tra cui anche il differimento dei termini per il versamento delle imposte sul reddito delle partite iva (primo acconto 2025 e saldo 2024).
Più in dettaglio, il decreto posticipa il termine per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2024 (redditi, IVA, IRAP,) dal 30 giugno 2025 a lunedì 21 luglio 2025.
Ne consegue che sarà sarà possibile effettuare i versamenti anche entro il 20 agosto 2025 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% (senza proroga sarebbe stato possibile pagare entro il 30 luglio con la suddetta maggiorazione). Oltre alle imposte sul reddito (Irpef, Ires, Irap) sono interessate dal riscadenzamento anche:
- l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024;
- il saldo Iva scaturente dalla dichiarazione iva 2024 che il contribuente ha deciso di versare a giugno mediante maggiorazione (mensile) dello 0,4%.
In linea di principio la proroga dovrebbe investire anche la scadenza per il versamento del diritto camerale cui sono tenute le imprese, risultando tale termine coincidente con quello stabilito per il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte sul reddito.
La misura interessa non solo i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), ma anche quelli esclusi dagli ISA, come i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi), i “forfettari” ed i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese con i medesimi requisiti ISA.
Il motivo della proroga risiede nel fatto che nello stesso 12 giugno 2025 è stato pubblicato in GU il D.Lgs. n. 81/2025 con le disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti e di concordato preventivo biennale.







