Premessa
Al fine di motivare i lavoratori allineando i loro interessi a quelli dell’azienda, le imprese riconoscono premi di produttività, ossia incentivi economico legati a obiettivi predeterminati. Il premio di produzione è uno strumento sempre più diffuso nelle aziende moderne, rappresenta una forma di retribuzione variabile che viene corrisposta ai lavoratori per il raggiungimento di obiettivi specifici legati alla produttività, alla qualità, all’efficienza o ad altri parametri aziendali. Questo incentivo, che può assumere diverse forme, ha un duplice valore: da un lato favorisce la motivazione e la performance dei lavoratori (premiare i dipendenti aumenta la loro soddisfazione, riducendo il turnover e i costi legati alla sostituzione del personale), dall’altro contribuisce a migliorare la competitività complessiva dell’impresa.
Regime fiscale agevolato e quadro normativo
Per i premi di risultato e le somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori del settore privato è stato previsto un regime fiscale agevolato consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata. Tali premi sono assoggettati a una imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Il momento impositivo è identificato sulla base del principio di cassa: il reddito viene tassato al momento della sua percezione. Il momento rilevante è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore (C.M. 23.12.97 n. 326/E).
Nel contesto nazionale, la prima forma di incentivazione è stata introdotta nel 2008 dal decreto-legge n. 93/2008 come misura sperimentale e più volte prorogata, per poi essere inserita in maniera strutturata, a pieno regime, dalla c.d. legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015, in particolare dall’articolo 1, comma 182-189, novellata in seguito dalla Legge n. 232/2016, articolo 1, cc. 16 e seguenti con modifiche sostanziali relative all’aumento dei limiti reddituali e degli importi agevolati, fino ad arrivare agli ultimi periodi ossia dal 2023 al 2027, alla riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (Leggi di Bilancio 2023, 2024, 2025).
Ad oggi la norma di riferimento è l’articolo 1 comma 385 della Legge n. 307 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), il quale prevede che per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risulta ridotta al 5 per cento.
Ambito di applicazione
Tale misura trova applicazione per i lavoratori del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente, e per importi fino a 3.000 euro lordi agevolabili, ovvero fino a 4.000 euro per imprese che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
La caratteristica del premio è la variabilità, ovvero collegato a incrementi oggettivamente verificabili (produttività, efficienza, ecc.). Per usufruire di queste agevolazioni, vi deve essere un accordo territoriale o di 2⁰ livello con le parti sindacali che preveda espressamente la possibilità di usufruirne per la totalità dei lavoratori.
I premi devono infatti derivare da contratti collettivi aziendali o territoriali, stipulati da sindacati rappresentativi o dalle RSU/RSA, e depositati entro 30 giorni dalla firma, tramite procedura telematica presso l’Ispettorato del Lavoro, con dichiarazione di conformità.
Se l’azienda non ha una rappresentanza sindacale interna, può comunque applicare il contratto collettivo territoriale di settore. La certificazione della conformità del contratto alle disposizioni normative è obbligatoria per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, e deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Non tutte le forme di remunerazione scontano imposta sostitutiva, a tal riguardo possono distinguersi le seguenti fattispecie:
- Incentivo individuale, pienamente tassabile;
- Fringe benefit, esente da imposte e contributi;
- Premio di risultato, assoggettabile all’imposta sostitutiva.
Indicatori del risultato incrementale
Richiamando la Risposta n. 59/2024 dell’Agenzia delle Entrate, i premi di produttività scontano un’imposta sostitutiva agevolata laddove almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione è conseguito in un periodo congruo, l’incremento è verificabile con indicatori numerici definiti dalla contrattazione collettiva, il valore del dato raggiunto è incrementale rispetto all’anno precedente, anche se non è subordinato a un risultato incrementale, il periodo di riferimento per misurare l’incremento è definito dal contratto di secondo livello (annuale, infrannuale o ultrannuale).
Il risultato incrementale, che permette l’applicazione del beneficio fiscale, deve essere ottenuto dall’azienda che eroga il premio. È sufficiente che uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione sia raggiunto, anche se i premi vengono differenziati in base alla retribuzione, al settore aziendale, o alla presenza del lavoratore.
I contratti collettivi devono stabilire i criteri di misurazione e verifica dell’incremento rispetto a un periodo congruo, definito dall’accordo stesso. La durata di tale periodo dipende dalla contrattazione e può essere annuale, infrannuale o ultrannuale, purché i risultati siano misurabili e migliori rispetto ai risultati precedenti.
Gli indicatori per misurare l’incremento di produttività e altri obiettivi possono essere di tipo quantitativo (misurazioni della prestazione), qualitativo (miglioramento del prodotto o servizio), economico (risultati finanziari aziendali) e di presenza (assenze sul lavoro).
I premi possono essere erogati mensilmente in dodici quote, anticipate nei primi sei mesi dell’anno e posticipate nei secondi sei mesi. Il conguaglio avviene a luglio, confrontando l’importo totale del premio con le quote già erogate.







