Quadro RS forfettari: l’Agenzia delle Entrate fa luce sulle spese da indicare

In occasione del convegno Telefisco 2024, l'Amministrazione ha sciolto alcuni dubbi sulle regole di riporto delle spese nell'apposito prospetto informativo del quadro RS

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Le imprese e gli esercenti arti e professioni operanti in regime forfettario sono obbligati a fornire alcune informazioni circa consumi e acquisti effettuati durante la permanenza nel suddetto regime agevolato.

L’art. 1, commi da 69 a 73, L.190/2014 prescrive infatti specifici obblighi informativi da assolvere con cadenza annuale mediante la compilazione dell‘apposita sezione “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi” del Modello Redditi Persone Fisiche. Stante lo speciale meccanismo di calcolo forfettario del reddito, i dati hanno una valenza meramente informativa – statistica, non concorrendo a formare la base imponibile rilevante ai fini dell’imposta.

Sul punto giova ricordare che i contribuenti aderenti al regime forfettario non possono dedurre analiticamente i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa essendo, questi, predeterminati indirettamente mediante l’applicazione dell’apposito coefficiente di redditività differenziato in base al settore economico in cui si opera.

In particolare, gli imprenditori devono dichiarare nel quadro RS i seguenti dati e costi di esercizio nei rispettivi righi:

  • RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’at­tività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri ac­cessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  • RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali: i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, royalties;
  • RS378, spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per au­totrazione.

Gli esercenti arti e professioni, invece, devono riportare i seguenti “consumi” nel rigo RS 381:

  • i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • i consumi di energia elettrica;
  • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Sebbene le istruzioni ministeriali di compilazione siano chiare nell’individuazione delle categorie di costo, alcune ambiguità sono state sollevate nella comprensione dei criteri di quantificazione e imputazione temporale da adottare.

Per molto tempo, infatti, si sono susseguite opinioni divergenti tra gli addetti ai lavori sulla nozione di costo da considerare (al netto o al lordo dell’iva) e sul criterio di allocazione temporale della spesa (cassa o competenza). Incertezze incombevano anche in ordine alla possibilità ipotetica di riportare spese non documentate.

Sul punto, una risposta delle Entrate, resa in occasione del convegno Telefisco 2024 (Sole24ore), sembra aver sciolto i dubbi. Innanzitutto, è stato precisato che le spese devono essere indicate al lordo dell’Iva addebitata nelle fatture di acquisto.  In seconda battuta, in merito alle spese relative a beni e servizi utilizzati promiscuamente, viene asserito che i medesimi sono esposti “nella misura del 50 per cento”.

La risposta non ha toccato l’aspetto concernente il criterio temporale. Più precisamente, non viene specificato se si debba tener conto delle sole spese relative a fatture pagate nel periodo di riferimento, o anche di quelle risultanti da fattura – a fronte di beni e servizi resi nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione – ma per le quali alla data del 31.12 non sia ancora avvenuto il relativo pagamento.

Al riguardo, si ritiene che, in analogia a quanto richiesto con riferimento alla compilazione dei righi RS 371-373, laddove viene previsto di indicare i dati dei compensi “corrisposti” (cfr. Circolare 10/E/2016) e tenuto conto del criterio di cassa utilizzato nella considerazione dei proventi rilevanti fiscalmente in pendenza del regime, si debba tener conto delle sole spese per cui sia avvenuto il relativo esborso monetario.

Infine, viene confermato che devono essere considerate esclusivamente le spese documentate da fattura.

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