Regime forfettario: aliquota ridotta solo se applicata dal primo anno

Nella Risposta all'interpello n. 226/2024, l'Agenzia delle Entrate riconosce l'aliquota al 5% esclusivamente a coloro che applicano "ab origine" il regime forfettario.

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Partite iva, Regime forfettario

Regime forfettario: l’aliquota del 5% per i soggetti “start-up”

Nell’ambito del regime agevolativo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014), è possibile assoggettare il reddito (ottenuto applicando una percentuale forfettaria ai ricavi conseguiti), ad imposta sostitutiva ridotta al 5% nel primo quinquennio di attività. Tale possibilità è riconosciuta dall’articolo 1, comma 65, L.190/2014, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non sia superiore al limite, oggi stabilito in euro 85.000.

 

Il dilemma dell’efficacia temporale

Si sono diffuse alterne interpretazioni in merito alla possibilità di fruire dell’aliquota ridotta al 5% non già dal primo anno di attività, bensì nei successivi, sia pur nel rispetto delle condizioni legali sopra menzionate ed entro il limite temporale dei 5 anni dall’avvio della nuova attività.

Tale evenienza può verificarsi, ad esempio, poiché il contribuente adotta il regime ordinario d’imposta nel primo anno di operatività, per poi procedere all’opzione per il regime forfettario nei periodi successivi.

A tal riguardo, in molti hanno sollevato dubbi circa i profili di legittimità di tale facoltà. Infatti, se è vero che il contribuente si trova nel quinquennio agevolato, è altresì vero che lo spirito della norma è quello di favorire, attraverso un abbattimento del carico fiscale, la nascita di nuove iniziative economiche. Il tenore letterale della norma, peraltro, non aiuta a dirimere questo dubbio, facendo il legislatore riferimento al “periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi”, senza specificare se l’agevolazione sia riconosciuta solo a condizione che si adotti il regime forfettario a decorrere dal periodo d’imposta coincidente con l’avvio dell’attività.

 

La conclusione dell’Agenzia nella risposta all’interpello

Nella recente Risposta all’interpello n. 226/2024, l’Amministrazione finanziaria ha analizzato il caso di un professionista che ha avviato l’attività nel periodo “n” e che, per ragion legate alla sussistenza di una causa ostativa al regime forfettario, nel primo anno di attività aveva applicato il regime ordinario di determinazione delle imposte sul reddito. Nel quesito viene appunto richiesto se, a decorrere dall’esercizio n+1 ed in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla legge per poter applicare il regime forfettario, si possa assoggettare il reddito ad aliquota ridotta del 5% per il periodo che residua al compimento del quinquennio agevolato.

L’Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità sulla scorta del fatto che, in base all’articolo 1, comma 65, L.190/2014, “la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva)”.  Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività, in regime ordinario, e solo successivamente (sia pur nel primo quinquennio) nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. Questa è la conclusione cui è giunta l’Amministrazione. Inoltre, dalla lettura dell’interpello, si evince che tale preclusione opererebbe “anche” allorquando l’opzione per il regime ordinario sia il frutto di una libera scelta del contribuente, e non invece dovuta all’assenza delle condizioni legali per l’accesso al regime.

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