L’accesso al regime forfettario degli autonomi è subordinato all’accertamento di specifiche condizioni di legge, alcune delle quali presuppongono l’assenza di cause ostative espressamente elencate all’articolo 1, comma 57, L.190/2014.
Nel testo del Ddl di bilancio 2025 approvato con voto di fiducia alla camera, si interviene sul quadro normativo delle esclusioni. Il provvedimento modifica la soglia degli “extra” redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltrepassata la quale risulta inibita la possibilità di aderire al regime agevolativo.
Nello specifico, la disposizione che viene rivisitata è contenuta nel comma 57, alla lett. d-ter), in cui si prevede che non possono fruire del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensionistici e redditi assimilati eccedenti l’importo di euro 30.000, tale limitazione tuttavia non opera se il rapporto di lavoro è cessato (come chiarito nella Circolare n. 10/E/2016, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario).
La verifica, dunque, deve essere eseguita confrontando tale limite con il reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilato percepito nel periodo antecedente.
Come anticipato in premessa, il disegno di legge rettifica la soglia in commento, prevedendo l‘innalzamento da euro 30.000 ad euro 35.000. Qualora venisse confermata tale novità, anche all’esito dell’iter di approvazione della manovra al Senato, l’ampliamento della platea sarebbe efficace già a decorrere dal 2025, tenuto conto che la verifica del limite deve esser condotta con riferimento all’annualità precedente. In altri termini, sono incluse nell’ambito applicativo le partite iva individuali che, in presenza di tutte le altre condizioni di legge, hanno percepito nel 2024 redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo compreso tra euro 30.000 e fino a 35.000.







