Ultimi giorni per la comunicazione delle spese sanitarie al Sistema TS

Ancora pochi giorni per poter inviare al sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024

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Ancora pochi giorni sono concessi agli operatori sanitari per poter inviare al sistema tessera sanitaria i dati delle spese sostenute dai rispettivi clienti privati. Si ricorda che tale adempimento si rende necessario per consentire all’amministrazione finanziaria di precompilare il rigo relativo alle spese sanitarie detraibili per i contribuenti.  

A seguito del D.M. 8 febbraio 2024, la periodicità dell’adempimento è stata definita su base semestrale, rispettando le seguenti scadenze.

  • 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
  • 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente. 

I professionisti e le strutture sanitarie sono quindi chiamati, entro la fine del mese di settembre, alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2024.

Le suddette scadenze non si applicano alla comunicazione delle spese veterinarie. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c) del DM 8 febbraio 2024, infatti, la trasmissione dei dati delle spese veterinarie è stabilita con cadenza annuale, e deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

E’ stato altresì chiarito che, ai fini dell’individuazione delle spese da comunicare nel periodo di riferimento, risulta decisiva la data di pagamento delle fatture e non invece la data del documento. Pertanto, se una fattura è datata il 30 giugno 2024 ma incassata nel mese di luglio, occorrerà estrometterla dal computo delle spese da comunicare con riferimento al primo semestre ed includerla nella comunicazione del (secondo) semestre successivo.

Si ricorda che i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sono i seguenti:

  • iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
  • farmacie pubbliche e private;
  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • le c.d. “parafarmacie”;
  • gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico con codice attività primario o secondario 47.78.20 (dal 2022);
  • gli iscritti agli Albi professionali di infermieri pediatrici (dal 2023); 
  • le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN.

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