Con l’ordinanza n. 9620 del 13 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione relativa alla “doppia” esenzione Imu su immobili che fanno capo ai coniugi che vivono in abitazioni principali diverse, situate nello stesso comune ma presso indirizzi diversi.
La Suprema Corte ha proseguito in scia al solco giurisprudenziale pro-contribuente, accogliendo il ricorso di un individuo che rivendicava il beneficio fiscale sul proprio appartamento perché aveva deciso, d’accordo con la moglie, di vivere in case diverse.
A far breccia su questa materia era stata la Corte Costituzionale, con la sentenza 209/2022, in cui veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che subordinavano l’esenzione dall’ Imu (in ragione dell’abitazione principale), al requisito che i coniugi avessero residenza anagrafica e dimora abituale nella medesima abitazione. Da qui la possibilità di beneficiare per entrambe le abitazioni, purché ciascun coniuge vi abbia effettivamente fissato la propria dimora abituale e residenza anagrafica.
Prima di questa autorevole interpretazione, il perimetro dell’esenzione si considerava limitato a un solo immobile, scelto dai componenti del “nucleo familiare”, in cui si presumeva che i coniugi avessero fissato la residenza e la dimora abituale.
All’indomani della pronuncia costituzionale, anche la Corte di Cassazione ha sposato l’orientamento favorevole al contribuente (cfr.ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024; n. 4292 del 19 febbraio 2025), riconoscendo la possibilità di usufruire dell’esenzione IMU a condizione che ogni contribuente stabilisca la propria residenza anagrafica presso l’immobile per il quale richiede il beneficio.
Da ultimo, gli Ermellini, nell’ordinanza n. 9620/2025, hanno accolto la tesi del contribuente, stante la sussistenza di residenze anagrafiche in due distinti immobili, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ..
Secondo la Corte non può infatti essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa, non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76).







