Proroga Covid efficace anche per i tributi locali

Un recente arresto giurisprudenziale fa chiarezza sulla portata applicativa della proroga "Covid" dei termini di decadenza degli accertamenti

0
2663
proroga temporale acertramenti covid 85

La giurisprudenza è tornata a pronunciarsi sull’ambito oggettivo di applicazione della proroga di 85 giorni del termine di decadenza degli accertamenti fiscali, prevista dal Decreto “Cura Italia” (art. 67, D.L. n. 18/2020). La norma in questione fu introdotta allo scopo di consentire agli uffici di “recuperare” il periodo di sospensione delle attività di controllo e accertamento legato al dispiegarsi della pandemia (precisamente dal 8 marzo al 31 maggio 2020).

L’applicabilità ai fini Imu

Tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, poiché la previsione riguarda tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali. Il principio viene affermato dalla recente ordinanza 29 luglio 2025 n. 21765, con la quale la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto da un concessionario della riscossione dei tributi comunali, ha inoltre ribadito che la predetta sospensione di 85 giorni determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei predetti termini di sospensione e decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione.
Tale conclusione riprende quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11/2020 (risposta 5.9) e dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 6/2020. 

La Suprema Corte, con l’ordinanza 21765/2025, ribadisce la posizione secondo cui i termini “prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali (IMU, TARI, ecc.) relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell’8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.

Pertanto, conclude l’ordinanza 21765/2025, la spedizione dell’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 effettuata il 25 marzo 2021 va considerata tempestiva, in quanto, in ragione della sospensione di 85 giorni, il termine decadenziale si è perfezionato in data 26 marzo 2021.
Viene rigettata dunque la tesi contraria, sostenuta da una parte della dottrina e da alcune pronunce di merito, secondo cui il periodo di sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e di prescrizione non si applica ai tributi locali.

Proroga Covid abolita anche con riferimento ai tributi locali?

Il governo ha disinnescato lo slittamento dei termini a livello legislativo. Nel decreto legislativo 81/2025,  si interviene con una norma ad hoc. L’articolo 22 recita:

A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate”

La norma, tuttavia, circoscrive la disapplicazione a decorrere dal 2026 ai soli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, senza risolvere le incertezze con riferimento agli avvisi emessi dagli enti locali. In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene dunque che, con riferimento agli atti aventi ad oggetto tributi locali di competenza del 2020, il termine ultimo per la notifica continui ad essere il 26 marzo 2026, anzichè il 31 dicembre 2025.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here