Acconto Iva 2024, guida al pagamento

Soggetti obbligati, metodi di calcolo e modalità di pagamento dell'acconto Iva in scadenza per l'anno 2024.

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ACCONTO IVA

La disciplina Iva prevede l’obbligo di versare l’acconto dell’imposta per l’anno in chiusura entro il 27 dicembre. Si ripercorrono di seguito le regole da osservare nella liquidazione dell’importo.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell’acconto tutti i soggetti passivi obbligati alla liquidazione periodica del tributo sia su base mensile sia su base trimestrale (per “natura” o per opzione). Di conseguenza sono esonerati dal versamento i contribuenti che adottano speciali regimi che prevedono la non soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Più in dettaglio, il versamento non deve essere eseguito da coloro che:

  • aderiscono al regime di esonero per produttori agricoli ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
  • applicano il regime forfettario per le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti di cui alla L. 398/91;
  • aderiscono al regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (ex regime dei minimi);
  • fruiscono del regime forfetario ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.

Sono altresì esentati dall’obbligo i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni eccezionali:

  • hanno cessato l’attività nel corso dell’anno, non essendo tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa all’ultimo periodo dell’anno;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.

Sono infine sollevati dall’obbligo coloro che, pur non rientrando nelle ipotesi sopra elencate, dovrebbero versare un importo inferiore a 103,29 euro.

I metodi di calcolo

L’acconto IVA può essere determinato secondo tre modalità alternative: il metodo “storico”, il metodo “previsionale” ed il metodo “effettivo”.

1. Metodo “storico”

Il metodo c.d. “storico” assume come base di calcolo per il versamento l’imposta dovuta con riferimento all’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente. Più in dettaglio, l’importo risulta pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.
La base di calcolo è quindi costituita dall’ammontare dell’IVA risultante:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, per i soggetti IVA che liquidano l’imposta con periodicità “mensile”;
  • dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente, per i soggetti tenuti al versamento su base trimestrale “per natura” ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72;
  • dal saldo relativo all’anno precedente, per i soggetti “trimestrali per opzione” ex art. 7 del DPR 542/99.

2. Metodo “previsionale”

In base al metodo c.d. “previsionale” (art. 6 co. 2 della L. 405/90), i soggetti passivi operano una stima del versamento previsto in base alle operazioni prospettiche dell’intero, ultimo, mese o trimestre dell’anno, applicando l’aliquota dell’88%.

3. Metodo “effettivo”

Il metodo c.d. “effettivo”, invece, presuppone l’elaborazione di una liquidazione straordinaria che tenga conto delle operazioni effettuate e registrate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20 dicembre.

Termine e modalità di pagamento

Il termine unico per il pagamento è stabilito alla data del 27 dicembre di ciascun anno. Qualora la data coincida con un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno settimanale successivo. Resta ferma la possibilità di regolarizzare i tardivi versamenti attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs 472/1997). Non è possibile rateizzare l’importo dovuto. E’ possibile procedere al pagamento attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 6013 (contribuenti “mensili”) e 6035 (contribuenti “trimestrali”). Qualora si disponga di crediti d’imposta utilizzabili orizzontalmente (ex art. 17, D.Lgs. 241/1990), sarà possibile procedere alla compensazione mediante scomputo in F24, in tal caso sarà necessario utilizzare i canali dell’agenzia delle entrate (f24 web o entratel).

 

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