Con l’approssimarsi del nuovo anno si fa sempre più impellente l’obbligo di versamento che riguarda gran parte dei soggetti passivi Iva, chiamati a calcolare e liquidare l’acconto dell’imposta annuale prima della fine del periodo d’imposta. Si tratta di un versamento anticipato di una parte dell’Iva che si andrà a pagare a gennaio o in sede di dichiarazione annuale.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge n. 405/90, il termine di versamento dell’acconto IVA è stabilito alla data del 27 del mese di dicembre di ciascun anno: nel 2025 tale scadenza è posticipata di due giorni (dal 27 al 29 dicembre), in ragione del fatto che il ventisettesimo giorno di dicembre 2025 cade di sabato. La disciplina definisce metodi di calcolo, esoneri e soglie minime da tenere a mente.
Metodi di calcolo
Il criterio comunemente più adottato per la determinazione dell’acconto è il c.d. metodo “storico”. Tale metodologia di calcolo prevede che venga corrisposto un importo pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (2024) o, nel caso specifico dei soggetti trimestrali su opzione, di quanto dovuto a titolo di saldo IVA per il 2024.
Il c.d. metodo “previsionale” presuppone invece una stima di quanto dovuto sulla base delle operazioni attive e passive dell’ultimo mese o all’ultimo trimestre dell’anno in corso (2025), applicando la medesima aliquota dell’88%.
Infine, si può applicare c.d. metodo “analitico”, che è basato sulle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre o mese dell’anno sino al 20 dicembre 2025. Si tratta di una liquidazione intermedia e straordinaria che considera le fatture attive e passive annotate nei registri entro il 20 dicembre.
Esoneri dal versamento
Vi sono diverse cause di esonero dal versamento dell’acconto IVA, legate ad esempio al peculiare regime o accordate in relazione a situazioni soggettive particolari. Sono sollevati dall’obbligo di versare l’acconto:
- Soggetti passivi la cui attività è cessata nel corso del 2025;
- Contribuenti che non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica nell’ultimo mese o trimestre dell’anno;
- Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con il meccanismo dello split payment;
- Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni attive esenti o non imponibili;
- Coloro che hanno optato per il regime di esonero da adempimenti per i produttori agricoli;
- Soggetti che applicano il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) o del regime forfetario per gli autonomi (art. 1 comma 54 della L. 190/2014);
- Associazioni sportive in regime forfettario;
- Soggetti che nell’ultimo trimestre/mese del periodo d’imposta antecedente risultavano a credito.
Inoltre, vige una clausola generale di esonero commisurata all’entità del versamento dovuto: se il versamento dovuto a titolo di acconto risulta inferiore ad euro 103 non sussiste l’obbligo.
Modalità di versamento
L’acconto IVA è versato mediante il modello di pagamento unificato F24, utilizzando il codice tributo:
- 6013, se soggetto con liquidazioni IVA su base mensile;
- 6035, se soggetto con liquidazioni IVA su base trimestrale.
E’ inoltre possibile ricorrere alla compensazione orizzontale di crediti d’imposta ai sensi dell’ art. 17, D.Lgs. 241/1997.
A differenza di quanto previsto per il saldo, l’acconto in esame non può essere rateizzato.







