Acquapark: Iva al 10 % ad ampio raggio

Nella recente Risposta all’interpello n. 96/2025, l’Amministrazione analizza l’applicabilità del “principio di accessorietà” nell’ambito di una pluralità di servizi resi da un parco divertimenti

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Nell’ambito della disciplina Iva si ricava la regola per cui, in presenza di prestazioni complementari rese nei confronti del medesimo soggetto, è possibile estendere il regime previsto per l’operazione principale alle attività accessorie. L’Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare il “principio di accessorietà” nel quadro di un complesso di servizi resi da un parco tematico di cui alla Legge 337/1968 (parco divertimenti e acquatico), legittimato ad applicare l’iva con aliquota del 10% ai sensi del numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA. Nello specifico, l’Amministrazione ha espresso un chiarimento in merito alla possibilità di assoggettare ad Iva ridotta non solo l’accesso al parco, ma anche alcuni servizi ancillari come il parcheggio ed il noleggio di ombrelloni e cabanas, proprio in virtù del vincolo di accessorietà esistente tra le due prestazioni.

Principio di accessorietà: preambolo normativo

L’assimilazione ai fini Iva tra servizi interconnessi trova il suo fondamento nella normativa interna all’articolo 12, D.P.R. 633/1972, laddove si prevede che le “<…>cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale<…>”.

L’amministrazione finanziaria, in alcuni documenti di prassi ha precisato che il concetto di “accessorietà” si manifesta quando l’operazione secondaria:

  • integra, completa e rende possibile l’operazione principale
  • viene resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale o anche da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
  • deve essere effettuata nei confronti del medesimo cessionario/committente cui è destinata l’operazione principale.

Tale interpretazione, a ben vedere, è in sintonia con i principi Unionali richiamati nelle pronunce della Corte di Giustizia, laddove si pone l’accento sulla necessaria compresenza di due elementi:

  • identità soggettiva (l’identità dei soggetti, tra i quali intercorrono le operazioni principale e accessoria);
  • identità oggettiva (legame di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale).

Secondo quanto affermato nelle pronunce della Corte (ex multis Causa C-392/11/2012, Causa C-453/05/2007, C-463/16 del 18 gennaio 2018), il nesso tra le operazioni sussiste laddove più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al destinatario sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica inscindibile. Dunque, è possibile estendere il regime previsto per l’operazione principale alle attività accessorie qualora sia chiaramente verificabile un nesso di dipendenza funzionale dell’operazione subordinata rispetto a quella principale, tale per cui la prima sia effettuata in ragione della seconda.

Parchi divertimento: aliquota 10 % estendibile ai servizi integrativi e complementari

Con la Risposta n. 96/2025 l’Amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla facoltà di estendere il peculiare regime Iva previsto per l’attività di “Parco Tematico in forma stabile” con attrazioni acquatiche, ad alcuni servizi accessori consistenti nel parcheggio veicoli e noleggio di ombrelloni e cabanas.

Nella fattispecie, l’istante si interrogava sul trattamento Iva da applicare ai suddetti servizi supplementari e integrativi proposti all’interno di un parco, precisando che questi ultimi risultavano indispensabili per l’utente in quanto:

  • la collocazione del parco richiede il raggiungimento mediante un mezzo di locomozione non essendoci un servizio di bus pubblico e risultando insufficiente il servizio di navetta
  • tutta l’area spiaggia destinata allo svago è coperta da ombrelloni e cabanas a pagamento

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la possibilità di estendere l’aliquota del 10% ai servizi complementari del parco acquatico sulla scorta del fatto che, relativamente al servizio di parcheggio a esclusivo uso del parco, il nesso di accessorietà è in re ipsa, in quanto risponde alla necessità di facilitare il raggiungimento del parco da parte di quei potenziali clienti che scelgono di spostarsi con il mezzo proprio rispetto alle altre soluzioni di trasporto limitate.

Ad analoga conclusione è giunta l’Amministrazione relativamente al servizio di noleggio ombrelloni e cabanas. Tuttavia, l’estensione è stata ritenuta legittima con specifico riferimento ai servizi di intrattenimento resi mediante la messa a disposizione di piscine e altre attrazioni acquatiche. Puntualizza, infatti, che nei parchi acquatici le piscine e le altre aree adiacenti sono parte integrante dell’esperienza di intrattenimento offerta ai visitatori e pertanto l’allestimento di un’area relax, dotata di un servizio ombrelloni/cabanas, dove peraltro è possibile ripararsi al sole, costituisce un servizio strettamente funzionale alla fruizione delle attività principali, contribuendo al comfort ed al benessere dei visitatori.  Tale collegamento non è stato invece verificato per l’altro parco divertimenti di cui l’istante è titolare.

Tale interpretazione ricalca quanto precedentemente affermato nellinterpello 155/2024, in cui si affermava appunto che “una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale, in particolare, quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

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