La disciplina Iva prevede l’applicazione di un’aliquota agevolata stabilita nella misura del 4 per cento in presenza di interventi volti a rimuovere le barriere architettoniche, mediante opere utili ad eliminare ostacoli per la mobilità o la fruibilità di componenti e attrezzature da parte di chiunque.
Il riferimento normativo è rappresentato dal numero 41-ter, Tabella A, Parte II allegata al Decreto Iva, nel quale si riconosce l’aliquota del 4 per cento alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
La norma sotto il profilo sostanziale sembra abbracciare tutte le opere finalizzate all’abbattimento dei vincoli; sul piano formale, sembra richiedere necessariamente la sussistenza di un contratto di appalto, stante l’espresso riferimento alle prestazioni di servizi realizzati, appunto, mediante contratti di appalto.
Come chiarito nella Risposta n. 18/2019 – consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate, trattasi di un’agevolazione diretta a favorire l’adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 236/1989, testo che definisce così le barriere architettoniche:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Il dubbio interpretativo sorge avuto riguardo alla fattispecie della fornitura con posa in opera di infissi. Se infatti non v’è dubbio che tali interventi possano rientrare nell’alveo delle opere idonee all’abbattimento delle barriere architettoniche, (semprechè i beni da installare siano dotati di determinate peculiarità tecnico-funzionali in termini di dimensionamento, altezza maniglia etc.), meno chiaro appare invece l’inquadramento sotto il profilo Iva ai fini della possibilità di beneficiare dell’imponibilità al 4 per cento.
Ciò in considerazione del tenore testuale del n. 41-ter, Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972 , da cui si evince che l’aliquota IVA agevolata si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
La previsione Iva individua così un unico schema contrattuale, quello dell’appalto, non sempre coincidente con il contratto di cessione e posa in opera, un modello atipico che presenta soltanto alcuni elementi in comune con il contratto di appalto.
La recente Risposta all’Interpello 212/2025 ha sciolto questo nodo. Il caso ivi analizzato dall’Agenzia delle Entrate riguardava una società operativa nella commercializzazione, con posa in opera, di infissi conformi al D.M. n. 236/1989, classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Secondo l’interpretazione dell’istante, la ratio legis di tale agevolazione è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali adottate, alla stregua di quanto previsto in ambito “IVA agevolata al 10%” sulle opere di manutenzione straordinaria. Una diversa lettura restrittiva della norma, sosteneva l’istante, determinerebbe una disparità di trattamento tra fattispecie che, pur differenti nella configurazione contrattuale, conseguono lo stesso obiettivo di superamento delle barriere architettoniche.
L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ha evidenziato le differenze tra appalto e fornitura con posa d’opera.
Quest’ultimo, che consiste della combinazione di una cessione con annessa prestazione di servizi, può essere assimilato al primo schema solo se l’elemento della prestazione di servizio è preponderante rispetto alla cessione del bene da installare. Tale orientamento trae spunto da alcuni documenti di prassi come la Risoluzione 220/E/2007, in cui è stabilito che “nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare”.
A tal proposito, viene richiamata la giurisprudenza unionale (causa C111/05) secondo cui, ai fini della qualificazione dell’operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, occorre individuare gli elementi predominanti della prestazione nel suo insieme, tra cui il rapporto tra il prezzo dei beni e quello dei servizi che costituisce sempre un indice oggettivo.
Ciò esposto, l’Amministrazione finanziaria non ha condiviso la ricostruzione normativa proposta dal contribuente, prediligendo un’interpretazione restrittiva e, conseguentemente, escludendo dal novero delle opere agevolata con Iva al 4 per cento le forniture con posa in opera eseguite da colui che commercializza e al contempo installa gli infissi (anche avvalendosi del contributo di terzi affidatari). A corroborare tale assetto di regole è anche la circostanza in cui il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti: secondo l’amministrazione finanziaria, in questi casi il contratto è qualificabile “generalmente” come un contratto di vendita di beni e mai come un appalto.







